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Domande e risposte

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Un unico centro di costo può avere più RUP accreditati presso l’AVCP? Per centro di costo si intende la stazione appaltante o i singoli uffici? (es. ufficio contratti e forniture?) CEL (Certificato esecuzione lavori) Si è verificato questo. Una ditta ha chiesto formalmente il rilascio del CEL per un lavoro di smaltimento rifiuti speciali alla nostra stazione appaltante. Ora, il RUP dell’appalto in questione è tutt’ora in servizio presso l’ufficio dove sono impiegata anch’io quale responsabile. Fu incaricato di rilasciare il CEL un tecnico diverso dal RUP il quale lo rilascio in formato cartaceo l’anno scorso. Il RUP sosotiene che la scrivente debba rilasciare il CEL in quanto responsabile dell’Ufficio. Si precisa che la scrivente non era in quell’ufficio ai tempi della gara in questione. Inoltre il tecnico incaricato di rilasciare il CEL non è accreditato presso l’AVCP né intende farlo. La domanda è: Io sono obbligata a rilasciare il CEL o è obbligato il RUP che è anbcora in servizio presso il mio ufficio? Se non lo rilascio incorrerò in sanzioni o incorrerà il RUP? Se lo rilasciassi incorrerei in responsabilità? Come posso io rilasciare il CEL di un appalto di cui non so nulla e per cui non posso garantire la regolare esecuzione? (dovrei basarmi su quanto detto e scritto da altri) Cordiali saluti

Gentile dott.ssa Carta, ci scusiamo per non averle risposto alla sua richiesta del 3/12, ma per un problema tecnico non avevamo visto la domanda. Sul tema del certificato abbiamo risposto alla sua ulteriore richiesta del 12/12 qualche ora fa. Ci riserviamo di risponderle al più presto in maniera più precisa e approfondita rispetto alle tematiche da lei poste il 3/12. Ci scusi ancora per il disguido.

Nel caso di affidamento di un servizio di consulenza e supporto in materia amministrativa della durata di 24 mesi sono stati invitati n. 9 operatori economici. Anche l’operatore affidatario del precedente contratto ha partecipato al bando chiedendo di essere inviato. Si chiede come deve operare la stazione appaltante se l’offerta dell’operatore economico uscente risultasse la migliore tra quelle presentate? Si determina una violazione del principio di rotazione dei fornitori?

L’Art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese…”.

È possibile affidare all’esterno il servizio di supporto alla redazione della documentazione di un bando di gara di lavori soprasoglia (es. redazione del capitolato, del disciplinare). Non vi è il rischio che  il soggetto affidatario, conoscendo i contenuti del bando di gara, possa utilizzarli impropriamente per favorire ditte che poi potrebbero partecipare all’appalto? In caso di possibilità di affidamneto esterno, trattasi di servizio generale o servizio di ingegneria?

Il D.Lgs. 50/2016 prevede espressamente la possibilità di conferire incarichi esterni di supporto al RUP in caso di carenza delle necessarie competenze nell’organico dell’amministrazione (“Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità? necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività?

Con la presente, si chiedono  chiarimenti ed eventuali suggerimenti di approfondimento, in relazione ai seguenti punti del codice degli appalti e della normativa sugli appalti in genere: – la definizione da parte dell’ANAC delle “norme volte alla misurazione della reputazione delle imprese”, di cui all’art. 83 comma 10 del codice, e gli adempimenti per il “rilascio del rating d’impresa”; – l’istituzione di una “banca dati degli operatori economici”, art. 81 comma 1; – la documentazione che, nel nuovo modello unico per le dichiarazioni da presentare in fase di partecipazione alle gare, il cosiddetto “DGUE” (modello di formulario per il documento di gara unico europeo), “dovrà essere in possesso delle amministrazioni o dagli enti aggiudicatori entro il 18/04/2018”. In tutti e tre i casi, ci interessa approfondire questi punti al fine di confrontare la situazione della ns. impresa ed eventualmente svolgere tutti i necessari/eventuali adempimenti per essere in regola con quanto richiesto agli operatori economici dal nuovo codice degli appalti.

RATING DI IMPRESA Il rating di impresa trova la sua disciplina  negli artt.  83 comma 10 e 84 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016. Si tratta di un sistema finalizzato a valutare,  valorizzare e, di riflesso, promuovere la performance contrattuale degli  operatori economici e, al tempo stesso, la qualità nell’esecuzione dei contratti pubblici e il conseguente efficientamento del mercato di riferimento.

Un’amministrazione sta predisponendo un bando di affidamento di un servizio integrato comprendente attività di formazione e supporto consulenziale, affiancamento e assistenza al personale degli enti locali. Si chiede: – quale è il regime IVA da applicare all’attività di formazione (in presenza e a distanza) e all’attività di consulenza; – se si applica l’IVA trattandosi di attività di formazione da ente pubblico ad altri enti pubblici; – se è soggetto ad IVA lo svolgimento dell’attività di consulenza da parte dell’Aggiudicatario, all’interno del servizio di formazione suddetta.

Ai sensi dell’art. 10, comma 20,  del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, la formazione rivolta a dipendenti pubblici è esente da IVA.

Nell’ambito di una RDO sul MEPAuna delle 4 offerte pervenute presenta la firma digitale con il bollino giallo che sta ad indicare che: “Il sistema non è in grado di eseguire le verifiche di validità della firma”. Lo stesso sistema ci consiglia di verificare il file, in questi casi, nel sito “Infocert” e vari altri. Le verifiche evidenziano che il file non presenta firma digitale. In questi casi loperatore eocnomico deve essere escluso?

É principio noto che l’esercizio del potere del soccorso istruttorio non possa avere ad oggetto la sottoscrizione della domanda di partecipazione o dell’offerta. In passato lo prevedeva l’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, ed oggi l’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Nell’ambito di una gara aggiudicata sul mercato elettronico per la fornitura di materiale da laboratorio, è subentrata l’esigenza di aumentare le quantità necessaria  per un piccolo importo aggiuntivo. La Ditta vincitrice si è resa disponibile a inviarci il materiale restante nella stessa consegna relativa alla prima fornitura. Si può procedere  con un ordine diretto sul Mepa o un affidamento diretto fuori dal Mepa alla stessa Ditta che si è aggiudicata la gara? O deve essere fatta un’altra RDO?

In ipotesi del genere l’amministrazione avrebbe la possibilità di applicare le seguenti disposizioni: – l’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: “I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:…….. per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

Un’amministrazione ha bandito una gara per l’affidamento della fornitura di attrezzature hardware e software. Il capitolato speciale d’appalto prevede all’art. 21 il divieto di subappalto. La ditta aggiudicataria, previa richiesta di informazioni da parte della stazione appaltante circa le modalità di assolvimento delle obbligazioni contrattuali stante il citato divieto di subappalto, ha comunicato l’intenzione di avvalersi di personale da assumere a tempo determinato in loco per l’installazione del materiale informatico. Si chiede se può configurarsi come subappalto: – l’ipotesi di assunzione di personale a tempo determinato; – l’ipotesi di utilizzo di lavoratori autonomi.

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 “Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera”.

Nel caso di una concessione di una struttura per anziani, a cui deve essere abbinato un servizio mensa, come deve essere strutturato l’appalto? È necessario fare un unico bando di concessione che include anche il servizio aggiuntivo della mensa (che però non è una concessione), oppure è più opportuno fare due appalti diversi con il rischio di avere due offerenti diversi?

Dalle prescrizioni normative del Codice dei contratti pubblici si evince che il discrimine tra la fattispecie giuridica dell’appalto e quella della concessione può essere individuato nel fatto che nel contratto di concessione il corrispettivo dell’erogazione del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio, avendo come vantaggio la possibilità di esigere un prezzo dall’utenza, oppure in tale diritto accompagnato da un prezzo.

Quali controlli occorre effettuare per i contratti stipulati sul MEPA?

Anche per gli acquisti effettuati tramite il mercato elettronico, il concorrente deve essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonchè dei requisiti economico – finanziari e tecnico – professionali richiesti dalla stazione appaltante. L’amministrazione, pertanto, dovrà effettuare le verifiche in ordine al possesso di tutti i suddetti requisiti come previsto:

1) Quali verifiche dei requisiti  sono obbligatorie  per gli ordini al di sotto dei 40.000 euro, sia sul mercato libero che su MEPA, a parte il durc? 2) Occorre fare tali verifiche su tutte le ditte con le quali si è stipulato il contratto? Oppure a campione?

Il concorrente deve essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonchè dei requisiti economico – finanziari e tecnico – professionali richiesti dalla stazione appaltante. L’amministrazione, pertanto, dovrà effettuare le verifiche in ordine al possesso di tutti i suddetti requisiti come previsto:

In caso di affidamento di un servizio di consulenza brevettuale (CPV n. 79120000-1 – Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d’autore, disciplinata  nell’allegatoIX del D.lgs. 50/2016) si chiede se: – A tali servizi si applichino esclusivamente gli art.142  e segg del Codice dei Contratti, analogamente a quanto stabilito per gli appalti di cui all’allegato IIB del precedente codice. – Al fine di un corretto espletamento della procedura di affidamento e tenuto conto che l’importo del servizio è inferiore a Euro 40.000,00, quale procedura debba essere adottata per la selezione del contraente e l’aggiudicazione dell’appalto.

La disciplina dei servizi di cui all’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 prevede un regime diverso rispetto ai “servizi parzialmente esclusi” di cui al previgente Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006, non configurandoli più come servizi in parte esclusi dall’applicazione del Codice, ma collocandoli nell’ambito dei “particolari regimi di appalto” (Titolo VI della Parte II) ed assoggettandoli ad un c.d. “regime alleggerito”.

In riferimento all’art. 198 del Codice Appalti: “Art. 198 (Norme di partecipazione alla gara del contraente generale) Comma 2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell’articolo 7. È fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.” si chiede se in una stessa gara d’appalto, suddivisa in lotti distinti, può un’impresa individuale partecipare ad un lotto come impresa singola ed ad un altro lotto DIVERSO  in R.T.I.?

L’art. 198 comma 2 (ultimo periodo) del D.Lgs. 50/2016, ribadisce quanto già previsto dall’art. 48 comma 7 del predetto Codice degli appalti, secondo il quale “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti”.

La scrivente Amministrazione, dovendo procedere a rottamare un veicolo, ha invitato tre ditte a formulare un’offerta, precisando che “L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato il minor prezzo espresso in euro” e “L’offerta economica dovrà indicare i costi specifici propri dell’attività d’impresa ex art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016”. In sede di apertura delle offerte una ditta ha offerto zero, precisando altresì GRATUITO ed indicando ovviamente quali oneri per la sicurezza zero. Il secondo partecipante ha offerto poco più di € 100 e oneri per la sicurezza 2,00. In considerazione del fatto che la rottamazione richiesta sarà compensata dal recupero e rivendita delle parti ancora efficienti del mezzo, l’offerta del primo partecipante pari a zero euro e conseguentemente oneri per la sicurezza zero, rende l’offerta ammissibile o va esclusa?

L’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Secondo pacifica giurisprudenza la mancata indicazione dei predetti oneri di sicurezza comporta l’esclusione dalla gara (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 3/2015 e n. 9/2015).

Nel caso di servizi intellettuali come ad esempio i servizi di formazione, è necessario indicare e come i costi di sicurezza e del personale?

Costi di sicurezza: Sebbene la norma non li reputi necessari molti enti chiedono di specificare gli oneri di sicurezza, che poi l’impresa calcola come percentuale rispetto alla base d’asta. Costi di manodopera: raramente vengono richiesti nei bandi di formazione: solo se le stazioni appaltanti chiedono in fase di aggiudicazione un giustificativo dell’offerta si può utilizzare  questo schema di massima.

Si richiede un parere di legittimità sul contenuto di un contratto per gara d’appalto. Nello specifico si è riscontrato diverse richieste non previste e non conformi al bando di gara e all’offerta tecnica presentata. Si chiede se la stazione appaltante possa fare richieste aggiuntive e tra l’altro onerose, non previste dall’offerta. Si chiede inoltre qual è la richiesta che dovremo fare alla SA per poter arrivare alla stipula del contratto.

In linea generale, il contratto vincola l’appaltatore all’esecuzione del sinallagma nel rispetto di quanto richiesto dai documenti di gara e come eventualmente ulteriormente specificato dallo stesso appaltatore in sede di offerta con la propria offerta tecnica.

I toner originali sono equivalenti ai toner rigenerati? Ovvero se, nel caso di gara per toner nuovi e originali, una ditta di toner rigenerati eccepisce l’equivalenza ex art 68 del dlvo 163/06 e smi come occorre comportarsi?

L’art. 68 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce al comma 2 che “Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza”, inoltre il comma 13  chiarisce che “A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall’espressione «o equivalente»”.

Il direttore tecnico di una società, “A”, deve stipulare un contratto di subappalto con una società “B” che ha vinto una gara di appalto per le manutenzioni un comune con accordo quadro. Il bando è stato pubblicato a giugno 2013 e rettificato ed integrato a settembre 2013 (a cavallo dell’approvazione della legge fare). La gara, di importo circa 600.000 €, presentava una serie di categorie scorporate e richiedeva espressamente di manifestare l’intenzione avvalersi o meno del subappalto. La ditta “B” ha ottemperato a tale richiesta dichiarando di volere subappaltare solo alcune categorie, con percentuale 30% per ogni categoria e importo complessivo di 85.000 € circa. Per proseguire l’iter è stato richiesto di produrre alcuni documenti, tra cui l’attestato SOA. In mancanza ci viene richiesto di produrre altri documenti. 1) dobbiamo per forza avere la SOA o bastano i certificati di buona esecuzione? 2) oltre ai certificati di regolare esecuzione dobbiamo produrre i bilanci o bastano le fatture quietanziate? 3) se volessimo utilizzare lo strumento dell’avvalimento per ottenere i requisiti, la ditta “C”, con la quale abbiamo già avviato alcuni contatti, avrebbe tutti i certificati e le fatture ma i bilanci non in regola. Sarebbe opportuno cercare un’altra impresa per l’avvalimento? 4) dalla ditta “C”, in un secondo momento, si potrebbe fare una cessione del ramo d’azienda senza ereditare le eventuali anomalie della ditta stessa? In che modo? 5) ci si può avvalere della possibilità di chiedere un anticipo del 10% come consentito dall’articolo 26 ter della legge del fare? In caso di risposta positiva, è solo la ditta “B” a poterne fare richiesta all’amministrazione o anche la nostra ditta “A” può richiederlo? Se si, lo deve richiedere all’amministrazione o alla ditta “B”? 6)Nel caso in cui In caso l’importo del subappalto fosse inferiore ai 70.000 € la documentazione da presentare sarebbe la stessa? Se l’impresa in questione non avesse i certificati di regolare esecuzione dei lavori svolti perché impresa “giovane”, ci sono cifre di lavori al di sotto delle quali si debbano solo presentare l’iscrizione alla camera di commercio ed i requisiti generali?

Quesiti 1) e 2): Considerato che il subappalto ha ad oggetto lavori per un importo inferiore a € 150.000,00 non è indispensabile possedere la SOA ma dovrete dimostrare di avere i requisiti di cui all’Art. 90 del DPR 207/2010 rubricato “Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro”.

Quali sono i rapporti tra MEPA e gare tradizionali? Esiste un obbligo di ricorso alle centrali di committenza per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti?

Per quanto attiene ai rapporti tra MEPA e gare tradizionali il funzionamento é identico considerato che la selezione degli operatori in entrambi i casi deve avvenire nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, imparzialità etc. Per i comuni con popolazione non superiore  a 5000 abitanti l’obbligo di ricorrere a centrali di committenza é prorogato al 30 giugno 2014. Sino a tale data pertanto ciascun comune può procedere autonomamente.

La stazione appaltante, dopo aver siglato il contratto per una fornitura di prodotti software, può decidere a distanza di tempo di rescindere il contratto con il fornitore se nel frattempo è pervenuta una convenzione Consip a prezzi più competitivi di quelli del fornitore stesso?

Se  esiste una nuova convenzione Consip allora ha ragione la PA a richiedere l’adeguamento dei prezzi ai nuovi parametri, ai sensi dell’art. 1 c. 13 del Dl 95/2012. La PA dovrebbe comunque fare una valutazione sulla effettiva convenienza nel passare alla conv. Consip. e pagare il 10% del contratto non eseguito.

È possibile avere aiuto per individuare imprese di settore disposte a partecipare ad una procedura di gara mediante avvalimento?

Il servizio è disponibile Attraverso l’utilizzo del nostro data base. Si segnala che attraverso il nostro portale potrà cercare le aziende per attivare ulteriori  partnership attraverso la funzione “Ricerca partner per le gare” dentro la sezione “Servizi” nella sua bacheca. Potrà anche contattare direttamente le aziende tramite telefono o mail.

In caso di affidamento diretto, al di fuori del MEPA, per un importo contrattuale pari ad € 48000 oltre IVA occorre procedere alla verifica requisiti tramite  Avcpass? Come deve procedere l’operatore economico? Quando si acquisisce il CIG sul Simog è obbligatorio l’ utilizzzo del sistema Avcpass?

La procedura Avcpass per la verifica dei requisiti sarà obbligatoria solo a partire dal primo luglio 2014  e per tutti i contratti di importo pari o superiore ai 40mila €. Una ulteriore proroga è prevista nel caso di gare realizzate su piattaforme di e-procurement. L’operatore dovrà registrarsi al sistema e il Rup, al momento dell’acquisizione del Cig, dovrà elencare i requisiti da sottoporre a verifica.

Quali sono i rapporti tra MEPA e divieto di frazionamento? Nel MEPA una PA può acquistare mediante ordine diretto due Metaprodotti complementari (es. una piattaforma web e il servizio di caricamento dati) entrambe con valore di circa 40.000 cadauno senza che si configuri l’ipotesi di frazionamento?

L’art. 29 del Codice dei contratti, nel disciplinare i metodi di calcolo del valore stimato dei contratti, dispone che nessun affidamento possa essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

Dopo la fase di aggiudicazione provvisoria da parte della commissione il RUP deve ricevere gli atti e inoltrarli quale stazione appaltante al Dirigente o lo fa lo stesso Dirigente se era in commissione come Presidente o la commissione stessa li inoltra al presidente e il RUP è pertanto esente da responsabilità dell’operato anche se errato della commissione?

L’art. 11 comma 5 del Codice dei contratti prevede che “La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva”.

Sarebbe possibile avere assistenza da parte dello Sportello Appalti Imprese per la partecipazione a gare internazionali?

Si conferma la disponibilità e volontà dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche di prestare le proprie competenze per aiutare gli operatori economici, meglio se riuniti, a internazionalizzare la propria attività sul mercato degli appalti- approvvigionamenti pubblici. Inizieremo a pubblicizzare in tutti i ns. convegni questa nostra nuova “propensione” e servizio entro breve.

Il Comune X ha indetto una gara d’appalto per la gestione delle attività inerenti la gestione di un Progetto. L’art. 11 del bando di gara (Criteri di aggiudicazione) stabilisce che il punteggio complessivo per la valutazione delle offerte è pari a 94; l’art. 283 del D.P.R. 207/2010 richiamato dal bando di gara stabilisce che i pesi o i punteggi indicati nel bando di gara devono essere globalmente pari a cento. Ritiene che i criteri stabiliti dal bando siano corretti o possono essere oggetto di impugnazione?

L’art. 283 del D.P.R. 207/2010 stabilisce, come correttamente da lei indicato, che i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione debbano essere globalmente pari a cento. Tale prescrizione è vincolante per la stazione appaltante.

Primo quesito: è legittimo il divieto di partecipare a più lotti di una stesa gara aventi le stesse caratteristiche? Secondo quesito: nel bando viene specificato che il plico deve contenere le tre buste (A,B e C) tutte sigillate e in alternativa l’intera documentazione delle 3 buste può essere consegnata tramite una sola e mai. La previsione è legittima? Come possono garantire la segretezza delle varie componenti dell’offerta?

1  Divieto di partecipare a più lotti
Sul punto esistono diversi pareri e diverse pronunzie giurisprudenziali.La stazione appaltante nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale può valutare di favorire la concorrenza ed evitare che un’impresa si aggiudichi tutti i cortometraggi. In particolare trattandosi di una fondazione la stessa ha come scopo anche quello di aiutare le imprese che operano sul mercato. Il problema é come la S.A. esercita il potere discrezionale. In questo caso sarebbe stato più corretto non limitare a  monte la partecipazione ad un solo lotto, non conoscendo in questo momento quanti concorrenti potrebbero ottenere l’aggiudicazione di ciascun lotto. Sarebbe più corretto limitare l’aggiudicazione di un solo lotto.

A seguito di aggiudicazione definitiva di gara d’appalto sopra soglia e sottoscrizione del relativo contratto è stato richiesto all’Aggiudicatario il rimborso, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della L. 221 del 17/12/2012, delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario dopo diversi solleciti non ha ancora provveduto al pagamento. Trattandosi di contratto di durata si è pensato di compensare le suddette spese con il pagamento del prossima fattura. Ritiene corretta tale impostazione? Laddove un’impresa extra UE e in particolare norvegese partecipi  a una gara sopra soglia come si procede ai controlli attraverso AVCPass? In caso di affidamento diretto di forniture sotto i € 40.000 a impresa svizzera come si procede ai controlli di legge ex art. 38 del D.Lgs 163/2006 come ad esempio DURC, casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate etc.? Che tipo di dichiarazioni vengono richieste? Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà ai sensi del DPR 445/2000? In caso di cauzione definitiva per fornitura sopra i € 40.000 a seguito del completamento della fornitura e della liquidazione della fattura vi è lo svincolo automatico della cauzione?

1) L’esecutore dovrebbe rimborsarVi le spese senza attendersi alcuna compensazione con gli acconti. Anche perché questa eventualità non è prevista dalla norma e, presumo, neanche dal contratto che avete stipulato. Solleciterei, quindi, l’impresa al pagamento immediato delle spese per le pubblicazioni e, solo come estrema ratio, compenserei con lo stato di avanzamento.

Qual è la disciplina del contratto aperto?

Il contratto aperto viene definito dall’articolo 154, comma 2, del d.P.R. 554/1999 e s.m., come il contratto che si riferisce ad un determinato arco di tempo e che prevede, come oggetto, l’esecuzione di lavorazioni che sono singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero. La quantità delle prestazioni da eseguire dipende dalle necessita’ che verranno in evidenza nell’arco di tempo previsto contrattualmente (AVCP Parere 22/06/2011; AVCP Determinazione n.13/2004).

Stiamo partecipando ad una gara d’appalto e dalle valutazioni fatte la base d’asta risulta essere troppo bassa con l’impossibilità di coprire i costi del personale. Come si può procedere visto che la gara non è ancora scaduta? Si può chiedere una revisione della base d’asta o l’annullamento del bando?

Per la presentazione delle offerte. A tal fine dovete allegare tutta la documentazione utile in vostro possesso al fine di dimostrare quanto affermato.

La scrivente Agenzia ha partecipato in qualità di Capofila ad un avviso pubblico. Nella motivazione di esclusione, tuttavia, è scritto che la quota finanziaria della mandataria per la realizzazione del progetto, è inferiore a quella delle mandanti e, quindi non conforme a quanto previsto dall’art. 275 comma 2 del D.P.R. 207/2010. Lo scrivente ha già inviato formale richiesta di chiarimenti in merito; infatti, non è indicato in nessuna parte dell’avviso pubblico che il soggetto presentatore debba sottostare alle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»). Inoltre, a pagina 5 dell’Avviso Beni è presente l’elencazione dettagliata della normativa di riferimento e non si fa alcuna menzione al codice citato. Si specifica, ancora, che nel 2012 lo scrivente ha partecipato con due proposte progettuali ad un altro avviso analogo (analogo a quello in oggetto), entrambe ammesse a valutazione, in una delle quali era Capofila con una quota di budget molto inferiore ai partner. Prima di valutare di fare ricorso gerarchico, vorremmo chiedere un vostro parere circa la motivazione di esclusione. Vorremmo capire, inoltre, se la condizione di cui all’art. 207 del D.P.R. 5 ottobre 2010 (qualora applicabile) sia in grado di determinare un giudizio di esclusione a prescindere dagli altri punti della stessa normativa che potrebbero trovare applicazione.

L’Avviso pubblico in questione non soggiace alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) né a quella del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010), non avendo la prestazione richiesta le caratteristiche e gli elementi di un appalto di servizi (ancor meno di un appalto di lavori o forniture). Ciò si evince, del resto, dallo stesso Avviso il quale, all’art. 1 “Premessa e riferimenti normativi e amministrativi”, non richiama il D.Lgs. 163/2006 tra la disciplina applicabile, e all’art. 12 prevede che “le determinazioni adottate potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso gerarchico al direttore generale o ricorso al tar, rispettivamente, entro 30 gg o entro 60 gg dalla notificazione della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto” (se fosse stato un appalto i termini per l’impugnazione al TAR sarebbero stati di 30 giorni e non sarebbe stata prevista l’ipotesi di un ricorso gerarchico).

Primo quesito: considerato quanto stabilito dalla SA nella richiesta di preventivo, la SA potrebbe ritenere valida una dichiarazione resa da un soggetto che non è il legale rappresentate della Società e quindi affidare la fornitura? Secondo quesito: se la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del procuratore fosse considerata valida, si chiede un parere  in merito al possesso, da parte del Dr. Fiorentino, dei poteri per sottoscrivere validamente le predette dichiarazioni? In attesa di un Vs. cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Con riferimento alla domanda posta Le comunico che il procuratore, come espressamente previsto nella visura camerale, ha il potere di sottoscrivere le dichiarazioni fermo restando che anche il rappresentante legale come da voi richiesto deve effettuare la dichiarazione. Se volete accertare ancora meglio i poteri del procuratore (ma la visura mi sembra abbastanza chiara) dovreste chiedere alla società di trasmettervi  la procura. Per quanto attiene al rappresentante legale della società X appare  il sig. SC***e X Group é socio della stessa.

Nel corso di un audit di controllo interno ex-post su una procedura di gara per l’affidamento di un servizio (procedura sopra soglia e quindi soggetta agli obblighi di pubblicità di livello sovranazionale) il soggetto verificatore ha rilevato unicamente la carenza di pubblicità relativa al bando di gara e alla relativa aggiudicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture. Alla luce di tale rilievo sopra indicato, il sistema di gestione e controllo in uso presso l’amministrazione prevede che il dirigente responsabile provveda ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad attuare le iniziative necessarie al miglioramento delle procedure di gestione e controllo al fine di affrontarne le cause e di risolvere in particolare, per il futuro, quelle a carattere sistematico. Si fa presente che la procedura di cui trattasi e’ conclusa in tutte le sue fasi e si è già proceduto alla liquidazione del saldo finale. Al riguardo, si rappresenta quanto segue: L’art. 66 c.7 del D.Lgs 163/2006 dispone la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. Tale disposizione, a parere dello scrivente, non si applica al bando di cui trattasi, non essendo in alcun modo riferibile alla realizzazione di “opere di interesse regionale” e pertanto, salva la facoltà per la stazione appaltante di procedere comunque alla pubblicazione su tale sito, la carenza di pubblicità relativa al bando di gara principale e alla relativa aggiudicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture non costituisce alcuna irregolarità procedimentale. Giova, a tal fine, evidenziare che il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 trova applicazione unicamente nei confronti delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale e delle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di interesse regionale, ove l’ambito di applicazione della (abrogata) legge n. 109/1994, come noto, concerne la disciplina delle opere e dei lavori pubblici, intesi come le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, nonché i contratti misti di lavori, forniture e servizi ed i contratti di forniture o di servizi che comprendono lavori solo qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento e comunque ove i lavori non abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto. Per quanto sopra, a parere dello scrivente, la pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture non era dovuta e nessuna iniziativa deve essere posta in essere per il miglioramento delle procedure di gestione e controllo in quanto anche dal controllo eseguito da parte dell’auditor non è emersa alcuna altre irregolarità ne’ in fase di aggiudicazione ne’ in fase di esecuzione. Si chiede cortesemente se tale posizione possa essere ritenuta corretta sulla base della normativa vigente (sostanzialmente invariata a quella in vigore durante la fase di aggiudicazione) o se invece il rilievo sollevato dal verificatore sia effettivamente fondato nel senso di dover considerare applicabile anche a servizi e forniture l’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, interpretando letteralmente le disposizioni del D.Lgs 163/2006.

Il caso citato ricade in una prassi ormai consolidata a livello nazionale che, come dalla giustificazione da Lei presentata, segue quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20 il quale stabilisce, in sintesi, che i bandi di lavori di interesse regionale debbano essere pubblicati sul sito regionale di riferimento.

Buongiorno, volevo sapere se è possibile per una impresa operante nel settore edilizio relativamente a lavori di costruzione, manutenzione, ristrutturazione e restauro, iscriversi al ME.PA o SARDEGNA CAT e avere quindi la possibilità di essere invitati o contattati dalla pubblica amministrazione per l’esecuzione di tali servizi.

Non è ancora possibile iscriversi per i lavori da lei citati nelle categorie del MEPA. Tuttavia è in corso una modifica del sistema di abilitazione per cui (senza ancora una data precisa di riferimento) sarà possibile iscrivere anche articoli non presenti.

Stiamo costituendo un A.T.I. tra due imprese sarde per poter partecipare ad una gara per l’esecuzione dell’intervento di Progettazione esecutiva. Entrambe le imprese non sono qualificate SOA per la progettazione, pertanto verrà dato incarico ad un professionista esterno per l’espletamento della progettazione esecutiva. Le nostre imprese, entrambe certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit. del DPR 207/2010, secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste. In data 14 luglio la Invitalia S.p.A. ha pubblicato una serie di chiarimenti (al momento 32, vedi allegati) dove si evince che non verranno accettate Imprese singole o ATI in possesso di qualificazione OG11 in quanto ritengono che la categoria OG11 non assorba le categorie specialistiche, disposto in applicazione della lex specialis, laddove impone, a pena di esclusione, la qualificazione in categoria OS3 e OS30. Questa formulazione restrittiva del bando, non contemplata nel DPR 207/2010, pregiudica la nostra partecipazione al bando in oggetto. A tal proposito (vedi parere AVCP 27 del 13/03/2013 allegato) l’autorità ritiene che: Invero, l’art. 79, comma 16 (secondo periodo), del suddetto Regolamento DPR 207/2010, con previsione innovativa rispetto alla previgente disciplina in tema di qualificazione, dispone che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta. Si tratta, con evidenza, di una norma regolamentare cogente ed immediatamente applicabile alle procedura avviate dopo la sua entrata in vigore, che è destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11 attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva. La disposizione contenuta nell’art. 79, comma 16, del D.P.R. n .207/2010 non è applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit., secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste. Ne consegue che solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando. Tutto ciò premesso Vorremo sapere se condividete il nostro punto di vista, e, qualora avessimo ragione, come comportarci per far valere i nostri diritti. Certi di un vostro sollecito intervento, la gara deve essere consegnata a Roma entro le 10:00 del 25 luglio, restiamo in attesa delle Vs. considerazione in merito.

Non possiamo che confermarLe quanto affermato dall’AVCP e dalla giurisprudenza. Le suggerisco di riproporre immediatamente il quesito alla stazione appaltante allegando il parere dell’AVCP (ANAC) e la sentenza allegata, evidenziando che in caso di mancato accoglimento procederà in sede di precontenzioso dinanzi all’Avcp.

Se una società non possiede il codice attività per la categoria relativa all’oggetto di gara (poichè non ha ancora mai espletato servizi del genere e la Camera di Commercio rilascia il codice attività solo dopo che sono stati eseguiti materialmente i servizi), ma possiede la dicitura nell’oggetto sociale, può dire di avere i requisiti di idoneità professionale richiesti? La procedura di avvalimento si estende anche ai requisiti di idoneità professionale o si limita solo ai requisiti di capacità economica-finanziaria e ai requisiti di capacità tecnico-professionale? L’istanza di partecipazione deve essere compilata anche da parte dell’impresa ausiliaria o, semplicemente, da chi partecipa alla gara?

Dalla lettura del bando emerge che é richiesta l’iscrizione alla CCIA per la categoria oggetto della gara. Giustamente pone il quesito se in questo caso possa essere ammesso l’avvalimento. La problematica che trova ricostruita nel parere dell’AVCP e nell’articolo di Italia oggi, é particolarmente sentita per alcuni requisiti quali l’iscrizione alla CCIA che sono difficilmente inquadrabili, situandosi in una linea diconfine tra quelli  soggettivi, che non possono essere oggetto di avvalimento e speciali o oggettivi.

Qual’è il rapporto tra ribasso d’asta e manodopera? Come deve essere formulata l’offerta tenuto conto che anche tra i bandi delle stazioni appaltanti non vi è uniformità di veduta? Da quando scatta l’obbligo di utilizzo dell’AVCPass?

Non posso che confermare la vigenza della norma che prevede l’aggiudicazione al netto dei costi relativi alla manodopera, che non è stata modificata dal D.L 90/2014. La normativa cogente in materia di tutela dei lavoratori impone di indicare separatamente il costo incomprimibile del personale e a parte l’offerta vera e propria che lei potrà formulare oltre che e sulla base dell’andamento del mercato anche sui costi specifici che prevedete di sostenere es. spese generali, alla luce anche dell’utile.

In materia di offerta economicamente più vantaggiosa l’allegato P del Dpr 207/10 e smi è vincolante? E quanta proporzione resta tra fattori ponderali prezzo e qualità, ovvero al prezzo quanto posso dare come punteggio su cento punti? Il minimo che si può ammettere quanto è?

L’allegato P come potrà verificare anche dalla lettura di un commento allegato non è obbligatorio. Tuttavia, come evidenziato dalla stessa AVCP( oggi ANAC)  in più occasioni qualunque sia la formula adottata deve essere rispettato il rapporto tra il punteggio massimo dell’offerta economica e il punteggio massimo dell’offerta tecnica. Il peso dato alla componente qualitativa ed economica è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante che deve comunque ricercare un equilibrio tra prezzo e qualità. Sarebbe scorretto attribuire al prezzo un peso sproporzionato rispetto alla qualità. A prescindere dalla formula che decida di utilizzare, anche al di fuori di quanto contemplato dall’allegato P, deve garantire sempre la c.d. riparametrazione in modo tale che se l’off economica è pari a 30 punti e l’off tecnica 70 alla migliore offerta sia attribuito il massimo del punteggio previsto nel bando. Le suggerisco di attribuire al prezzo  un peso non inferiore a 30. Naturalmente occorre verificare l’oggetto della gara perché per quanto attiene ad esempio al servizio pulizie l’art. 286 del D.P.R. 207/2010 prevede già che il rapporto prezzo qualità sia 40-60.

Abbiamo partecipato all’apertura delle offerte economiche di una gara indetta in data 17/03/2014, quindi prima della riforma del 26 giugno, e avremmo bisogno di sapere se la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali è causa di esclusione.

Le disposizioni di riferimento sono:

Art. 86 d.lgs. 163/06 comma 3-bis.

Art. 8
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

In merito alla revisione dei prezzi prevista dall’art. 115 del codice avrei bisogno di sapere in che modalità e secondo quali tempistiche va presentata la domanda all’Amministrazione interessata e se la prescrizione dei cinque anni (art. 2948 c.c.) parte dall’inizio del secondo anno. Per quanto riguarda la fine del contratto. Il Comune può prorogare la manutenzione con noi? È tenuta a farlo o è a sua discrezione? Se si per quanto tempo? Nel caso non volesse fare una proroga con noi può fare un affidamento diretto ad un’altra azienda in attesa di indire un nuovo bando di gara?

La revisione dei prezzi, come espressamente contemplato dall’art. 115 del codice appalti, dovrebbe essere disciplinata dal contratto, che avrebbe dovuto contenere apposita clausola. Si tratta, comunque, di una norma imperativa che trova applicazione a prescindere da un’espressa previsione. La richiesta deve essere presentata chiedendo la revisione alla luce del c.d. indice FOI (indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati) oppure rappresentando altra situazione che abbia determinato per l’impresa un aumento dei prezzi. La presentazione della domanda interrompe la prescrizione che secondo la norma di legge inizia a decorre quando il diritto può essere fatto valere, ovvero dall’inizio del secondo anno; tenga conto infatti che per il primo anno la revisione non può essere corrisposta.

Cosa si intende per progetto gestionale? Riporto quanto indicato in una gara a proposito dell’offerta tecnica: “si richiede una relazione tecnica sintetica, ma esauriente, non superiore complessivamente a 14 pagine A4, comprendente anche il progetto di gestione del servizio, contente proposte migliorative e/o innovative. La relazione tecnica e il progetto gestionale dovranno essere redatti in modo tale da consentire alla Commissione l’attribuzione dei punteggi”.

Con riferimento al quesito posto l’iter procedurale è il seguente. Deve leggere attentamente il bando di gara ed individuare i punteggi attribuiti, considerato che deve trattarsi di un’offerta da aggiudicarsi secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. Dal quesito non è dato sapere di quale servizio si tratti, tuttavia immagino che probabilmente siano servizi di tipo sociale, viste le attività svolte dalla cooperativa.

Sussiste ancora l’obbligo, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, di allegare due referenze bancarie o é sufficiente allegarne una?

Sia sulla base del dato normativo che della giurisprudenza e della prassi più recente, é confermato l’obbligo della doppia referenza bancaria. Anche recentemente l’Autorità di Vigilanza ha ribadito la necessità che le referenze siano due. Qualora non riesca a produrle  tenga conto  che per le stesse é ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, facendo riferimento alla capacità di altro operatore economico.

Come noto, a seguito della entrata in vigore della legge di conversione, tutti i Comuni, ad esclusione dei capoluoghi di Provincia, si vedranno rifiutare dall’AVCP il rilascio del CIG, cosa che renderà impraticabile l’intera procedura di acquisto o di gara, a meno che non si passi attraverso l’utilizzo della Centrale di Committenza. Per quanto sopra, considerato che tale situazione rischia di paralizzare l’attività negoziale della maggioranza dei Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias ( e non solo) , domandiamo come il nostro Ente possa affrontare tale criticità ovvero come diventare Centrale di Committenza, dunque capire come affrontare tutto l’iter pre e post gare. In attesa di gentile riscontro, ringrazio e porgo cordiali saluti.

I recenti interventi del Governo, sollecitati dall’ANCI, dovrebbero portare a brevissimo ad una proroga dell’obbligo proprio per le difficoltà segnalate dal vari Comuni. Le segnalo che, come da allegato, il Governo é in procinto di approvare l’ennesimo correttivo che dovrebbe confluire nella legge di conversione del dl 90/2014 e che prevederà una proroga per la centrale unica.

Primo quesito: In caso di false dichiarazioni in merito alla regolarità di imposte e tasse  come deve comportarsi la Stazione Appaltante? Qual è il riferimento normativo che prevede l’obbligo da parte della  stazione appaltante di segnalare la falsa dichiarazione alla Procura della Repubblica? Secondo quesito: La dichiarazione mendace, nel caso dell’autocertificazione per la partecipazione ad una gara, é un reato perseguibile d’ufficio o a querela di parte?

1) Il riferimento normativo è l’art. 331 del codice di procedura penale considerato che Lei riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in combinato disposto con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Per completezza la invito a leggere  anche l’art. 75 del D.P.R. e l’art. 361 del codice penale.

Considerato che l’acquisto di toner rigenerati è ormai la linea generale per economicità della spesa e basso impatto ambientale si chiede se in caso di garanzia della stampante o dello strumento che lo deve utilizzare sia legittimo compre toner nuovo o della stessa marca dello strumento o se si pongono eccezioni qualora il bene sia in garanzia dato che la casa che ha fornito la stampante o lo strumento  potrebbe non garantire più il bene stesso in presenza di elementi difformi dai suoi pezzi che lo compongono.

L’utilizzo di un toner rigenerato non è di per sè illegittimo, tuttavia il problema si porrebbe qualora il “guasto” della stampante dovesse essere riconducibile all’acquisto del predetto toner rigenerato. Infatti, in tal caso, la garanzia cesserebbe di produrre i suoi effetti. In conclusione, prima di procedere al citato acquisto chiederei ad un tecnico se e quali danni potrebbe causare alla stampante.

La nostra Azienda è regolarmente iscritta al ME.PA, al momento il bando attivo è quello dei BSS – Beni specifici per la sanità, però per poter vendere un nuovo prodotto dobbiamo abilitarci anche al bando MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori. Il problema nasce perché per poter accedere a quest’ultimo dobbiamo aver fatturato almeno € 25.000,00; la cosa risulta impossibile visto che il prodotto non è stato ancora venduto, e tra l’altro trattandosi di un prodotto economico risulta impossibile raggiungere questo fatturato. Ci domandiamo come possiamo iniziare la vendita di un nuovo prodotto se i nostri clienti, principalmente P.A.,acquistano solo su ME.PA, non ci viene concesso l’utilizzo dell’avvalimento della casa Madre. Come si può risolvere?

Entro il mese di maggio 2014 dovrebbe essere eliminato il prerequisito di 25000 euro previsto per l’abilitazione al bando. Provvisoriamente si consiglio di aspettare o di creare le caratteristiche necessarie a quel prodotto per poter essere acquistato al di fuori del MEPA – ossia fare in modo che la richiesta della Pubblica Amministrazione preveda dei requisiti tecnici assenti nel Mepa per quel metaprodotto. In questo caso è giustificabile l’acquisto al di fuori del Mercato Elettronico come da Delibera della Corte dei Conti.

Come vanno effettuate le verifiche sui requisiti generali di partecipazione previsti dall’art. 38 e sui requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico /organizzativa ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 163/2006 nel caso di soggetti economici senza sede in Italia e rappresentanti legali non cittadini italiani e non residenti in Italia? (nel caso concreto si tratta di Imprese con sede in altro Stato Ue e rappresentanti legali residenti in altro stato dell’Unione Europea).

Con riferimento alla verifica dei requisiti di ordine generale, l’art. 38 comma 4 del Codice prevede che “Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti”;

È obbligatorio fare assolvere il bollo  anche negli ordini diretti d’acquisto mepa ODA? E nei piccoli acquisti? C’è  un limite minimo per chiedere alle ditte l’assolvimento del bollo? E tramite mepa con una rdo come assolvere l’imposta?

L’imposta di bollo deve essere applicata per tutti gli acquisiti effettuati tramite MEPA, per i seguenti motivi. Ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, l’imposta di bollo riguarda “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti  giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.

Di recente abbiamo partecipato ad una gara in ATI con un’altra cooperativa sociale (noi mandatari e loro mandanti). Entrambi avremmo avuto i requisiti per partecipare anche da soli, ma abbiamo scelto di collaborare. Nella domanda di ammissione noi abbiamo indicato che la quota percentuale di servizio era il 51%, mentre l’altra cooperativa non ha specificato che loro partecipavano per il 49% e per questo non siamo stati ammessi alla fase successiva della gara. È corretto, anche se è chiaro che essendo in 2 se una ha il 51%, l’altra ha il 49%?

Alla luce di quanto esposto nelle richiesta di parere l’esclusione appare illegittima poiché il riparto percentuale tra le componenti dell’ATI  si ricava dalla indicazione dell’imputazione del 51% del servizio in capo ad una delle due. Residuando inevitabilmente il residuo 49% in capo all’altra.

Quali sono gli adempimenti da svolgere per poter partecipare ad una gara usufruendo dell’avvalimento?

Per partecipare ad una gara pubblica utilizzando l’istituto dell’avvalimento è necessario che l’impresa alleghi all’istanza di partecipazione le dichiarazioni ed i documenti indicati dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, ossia: a) una sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

Quali sono gli adempimenti da svolgere per poter partecipare ad una gara usufruendo dell’avvalimento?

Per partecipare ad una gara pubblica utilizzando l’istituto dell’avvalimento è necessario che l’impresa alleghi all’istanza di partecipazione le dichiarazioni ed i documenti indicati dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, ossia: a) una sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

L’art. 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all’’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica”. È ancora possibile, sotto una qualche altra forma, stipulare convenzioni tra un ente pubblico e una fondazione, per lo svolgimento di un’attività di ricerca in materia ambientale? Se la risposta è negativa, sarebbe possibile conferire un incarico diretto (sotto i 40.000 €) ad una fondazione?

L’art. 4 di cui al quesito impone ulteriori limitazioni nell’attività negoziale delle pubbliche amministrazione al fine di scongiurare forme elusive o distorsive dei moduli di confronto concorrenziale nel mercato per l’acquisizione di beni e servizi, estendendo l’ambito applicativo del D.Lgs. 163/2006 anche rispetto ad organismi con natura non societaria, quali, in particolare, fondazioni ed associazioni partecipate dalle amministrazioni.

Nel caso di partecipazione ad una gara  da parte di un consorzio, come deve essere dichiarata la condizione che prevede l’esclusione per coloro che si trovino, rispetto a d un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale?

Al di fuori delle ipotesi di divieto di partecipazione  autonoma del consorzio e di una impresa consorziata espressamente contemplate dal D.Lgs. 163/2006, la mera qualità di socio di un consorzio non determina ex se una situazione di controllo diretto o indiretto ovvero di collegamento formale o sostanziale con altra impresa, tale da far ritenere che le rispettive offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale.

PRIMO QUESITO: COMMISSIONE È legittimo che della commissione faccia parte il funzionario responsabile del servizio che ha preparato la gara d’appalto? La commissione di gara deve essere composta da personale esperto. È legittimo avere una commissione per la valutazione di un servizio di assistenza domiciliare agli anziani composta da tre impiegati comunali non appartenenti al settore specifico dell’oggetto di appalto? SECONDO QUESITO: PARTECIPANTI ALLA GARA È legittima la partecipazione di un consorzio e in contemporanea delle sue consorziate? Che documentazione devono presentare i due partecipanti nel caso sia ammessa la partecipazione?

Il servizio in oggetto è riconducibile ai servizi di cui all’allegato IIB D.Lgs. 163/2006.
Per i servizi contemplati dall’allegato IIB al D. Lgs. 163/2006, l’art. 20, comma 1, prevede che “L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).”

La mancanza di specificazione degli “oneri aziendali di sicurezza” in fase di offerta è motivo di esclusione inderogabile dalla gara, oppure la stazione appaltante può richiedere un’integrazione all’offerta?

Gli oneri della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture – devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421).

L’azienda X ha partecipato alla gara di appalto del Comune X. È stato utilizzato l’avvalimento di un’impresa iscritta alla categoria OG2 (cat. prevalente) ma l’azienda è stata esclusa poiché nel Certificato di Iscrizione alla Camera di commercio non è indicata la categoria di “Restauro di Opere soggette a Tutela” anche se l’ unica attività indicata è COSTRUZIONI EDILI. Essendosi avvalsi di un’altra impresa iscritta a questa categoria si può essere comunque essere esclusi?

L’avvalimento consiste, in estrema sintesi, nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.Con riguardo al requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio, si tratta di un requisito cd. “soggettivo”.

Il Comune X invita via MEPA l’azienda Y a presentare offerta per una gara imponendo l’obbligo alla ditta partecipante di  tenere un magazzino nel territorio comunale. Ciò è lecito o può essere oggetto di contestazione?

In proposito occorre richiamare, preliminarmente l’art. 69 del Codice dei contratti pubblici – dettato in recepimento dell’art. 26 della direttiva 2004/18/CE e dell’art. 38 della Direttiva 2004/17/CE (del  medesimo tenore) – ai sensi del quale “1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano  compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza  bando, o nel capitolato d’oneri.

L’azienda X si sta preparando a partecipare ad un gara alla quale intendevamo partecipare in ATI con un soggetto imprenditoriale che in proprio possiede tutti i requisiti per partecipare alla gara. L’azienda X è in possesso di gran parte dei requisiti, ma necessitano dell’avvalimento per soddisfare i requisiti relativi  all’esperienza triennale e al fatturato specifico. È possibile essere ammessi nel caso in cui la capogruppo della costituende ATI sia contemporaneamente impresa ausiliaria e presti dunque avvalimento ad altro soggetto componente la stessa ATI?

Per i servizi contemplati dall’allegato IIB al D. Lgs. 163/2006, l’art. 20, comma 1, prevede che “L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).”

In riferimento ad una bando tramite procedura aperta di cui all’Allegato II B del Dlgs 163/06 – Categoria 25 servizi sociali: 1. Può dare punteggio l’assunzione di personale residente nel comune oggetto dell’appalto? 2. È legale stabilire che l’offerta economica a pena l’esclusione dalla gara non  può essere superiore ad un determinato limite? ( es. massimo 2% di ribasso) 3. In un appalto di servizi sociali è possibile che tra le dichiarazioni  ci sia anche queste? …… che intende riservarsi la facoltà, in relazione al combinato disposto degli artt. 42, comma 1, lett. i) e 118 del codice dei contratti, di subappaltare o concedere a cottimo l’esecuzione del contratto per le parti di cui al seguente prospetto: – di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare; – di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione.

Con riguardo al quesito posto, si possono formulare le seguenti osservazioni. Innanzi tutto, occorre distinguere l’illegittimità di un atto amministrativo dalla sua impugnabilità. In altre parole, l’atto può essere illegittimo, ma non essere impugnabile, o, per lo meno, potrebbe non esserlo immediatamente.

È legittima la caducazione del contratto (regolarmente firmato da entrambe le parti) a seguito di autoannullamento degli atti di gara da parte della stazione appaltante?

La problematica posta tocca un aspetto piuttosto controverso nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale.
Ed in effetti, in materia di caducazione del contratto a seguito di autoannullamento degli atti di gara da parte della stazione appaltante si sono confrontati, e si confrontano tuttora, due orientamenti.

Qual è la funzione pratica degli affidamenti in economia?

La ragione concreta dell’istituto consiste nell’assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.

In quali ipotesi è previsto il ricorso alle acquisizioni  di beni e servizi in economia?

Il ricorso alle acquisizioni in economia è previsto nei seguenti casi: risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; urgenza, nell’ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale; l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa inoltre in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

La stazione appaltante è tenuta a motivare il ricorso a questo tipo di procedure?

Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. La mancata motivazione, pertanto, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali (Deliberazione Avcp n. 4/2009). Il ricorso al cottimo fiduciario deve essere preceduto dalla determina o decreto a contrattare di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni.

Quali contratti pubblici sono assoggettati alla procedura di controllo prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006?

La verifica di cui all’articolo 48 del Decreto legislativo n. 163/2006 riguarda le procedure di affidamento di contratti pubblici di Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro e i contratti pubblici di servizi e forniture di qualunque importo, sia inferiore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, laddove nel bando siano stabiliti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla gara (vedi punto 2.1 ultimo capoverso della determinazione Avcp n. 5/2009).

Che cos’è l’avvalimento?

L’avvalimento è la possibilità di concorrere utilizzando i requisiti di soggetti terzi. L’istituto dell’avvalimento opera già dal 1° febbraio 2006. I requisiti di cui potersi avvalere sono quelli: di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Che cosa si intende per appalto pubblico?

Che cosa si intende per appalto pubblico? Per appalto pubblico si intende un contratto, regolato da specifiche procedure, con cui una pubblica amministrazione affida ad una impresa la realizzazione di un’opera o l’acquisizione di un servizio o di una fornitura di beni. L’appalto pubblico è lo strumento principale attraverso cui la pubblica amministrazione realizza la domanda pubblica di beni e servizi necessari al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

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