Con la presente, si chiedono chiarimenti ed eventuali suggerimenti di approfondimento, in relazione ai seguenti punti del codice degli appalti e della normativa sugli appalti in genere:
– la definizione da parte dell’ANAC delle “norme volte alla misurazione della reputazione delle imprese”, di cui all’art. 83 comma 10 del codice, e gli adempimenti per il “rilascio del rating d’impresa”;
– l’istituzione di una “banca dati degli operatori economici”, art. 81 comma 1;
– la documentazione che, nel nuovo modello unico per le dichiarazioni da presentare in fase di partecipazione alle gare, il cosiddetto “DGUE” (modello di formulario per il documento di gara unico europeo), “dovrà essere in possesso delle amministrazioni o dagli enti aggiudicatori entro il 18/04/2018”.
In tutti e tre i casi, ci interessa approfondire questi punti al fine di confrontare la situazione della ns. impresa ed eventualmente svolgere tutti i necessari/eventuali adempimenti per essere in regola con quanto richiesto agli operatori economici dal nuovo codice degli appalti.
RATING DI IMPRESA
Il rating di impresa trova la sua disciplina negli artt. 83 comma 10 e 84 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.
Si tratta di un sistema finalizzato a valutare, valorizzare e, di riflesso, promuovere la performance contrattuale degli operatori economici e, al tempo stesso, la qualità nell’esecuzione dei contratti pubblici e il conseguente efficientamento del mercato di riferimento.
Il rating di impresa si fonda su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimano la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa.
I predetti requisiti verranno definiti dall’ANAC, la quale provvederà anche al rilascio della relativa certificazione. Nell’ambito dell’attività di gestione del predetto sistema, inoltre, l’ANAC potrà determinare misure sanzionatorie amministrative da applicare nei casi di omessa o di tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.
Nell’attribuzione del rating d’impresa si terrà conto dei precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento, in particolare:
- al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti;
- all’incidenza del contenzioso, sia in sede di partecipazione alle procedure di gara, sia in fase di esecuzione del contratto;
- della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.
I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa dovranno tenere conto anche del rating di legalità rilevato dalla medesima ANAC in collaborazione con l’Autorità Antitrust: l’articolo 213, comma 7, del nuovo codice, infatti, dispone che l’Autorità anticorruzione collabora con l’Antitrust ai fini della rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione per l’attribuzione del “rating di legalità” e che tale rating concorre anche alla determinazione del “rating di impresa”.
Ad oggi l’Anac non ha ancora adottato le Linee Guida ed ha proposto la modifica delle disposizioni del Codice che disciplinano il rating di impresa.
Al fine di un maggiore approfondimento si rinvia al Documento di consultazione Anac avente ad oggetto “Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese” del Giugno 2016, e all’atto di segnalazione Anac n. 2 del 1.02.2017 avente ad oggetto “Proposta di modifica degli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
BANCA DATI OPERATORI ECONOMICI
L’art. 81 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure di gara, sarà acquisita esclusivamente attraverso la nuova Banca dati nazionale degli operatori economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 2 della medesima disposizione precisa che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID:1) saranno indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali sarà obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati;2)saranno indicati i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati;3)si provvederà alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione;4)si provvederà alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’accesso e al funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento.
Il Decreto Ministeriale non è stato ancora adottato, ragion per cui fino alla sua entrata in vigore continuerà a trovare applicazione l’ordinario sistema AVCpass.
Per maggiori approfondimenti si rinvia al Comunicato del Presidente Anac del 4.05.2016, alla Deliberazione Anac n. 157 del 17.02.2016 e al Documento di consultazione del Mit del Dicembre 2016.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
L’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 prevede che al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti debbano accettare il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.
Il DGUE consiste in un’autodichiarazione rilasciata dall’operatore economico con cui attesta di essere in possesso: dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica – finanziaria, di capacità tecnica – professionale ex art. 83 del Codice; nonchè degli ulteriori requisiti richiesti dalla lex specialis. Il documento fornisce, inoltre, le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si dovesse eventualmente avvalere ai sensi dell’articolo 89 del Codice.
Con il DGUE, pertanto, l’operatore economico deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’amministrazione senza che debba allegare i relativi documenti a comprova. Lo stesso comma 5 dell’art. 85 stabilisce che “Agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all’articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l’appalto o concluso l’accordo quadro, possieda già tali documenti“.
Il DGUE potrà essere presentato in forma cartacea fino al 17.04.2018, successivamente dovrà essere fornito esclusivamente in forma elettronica.
Si rinvia per maggiori approfondimenti alle Linee Guida del MIT avente ad oggetto “Linee Guida per la compilazione del modello di Formulario di DGUE” del 18.07.2016, e al Comunicato del Presidente Anac del 26 ottobre 2016.