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Un unico centro di costo può avere più RUP accreditati presso l’AVCP? Per centro di costo si intende la stazione appaltante o i singoli uffici? (es. ufficio contratti e forniture?) CEL (Certificato esecuzione lavori) Si è verificato questo. Una ditta ha chiesto formalmente il rilascio del CEL per un lavoro di smaltimento rifiuti speciali alla nostra stazione appaltante. Ora, il RUP dell’appalto in questione è tutt’ora in servizio presso l’ufficio dove sono impiegata anch’io quale responsabile. Fu incaricato di rilasciare il CEL un tecnico diverso dal RUP il quale lo rilascio in formato cartaceo l’anno scorso. Il RUP sosotiene che la scrivente debba rilasciare il CEL in quanto responsabile dell’Ufficio. Si precisa che la scrivente non era in quell’ufficio ai tempi della gara in questione. Inoltre il tecnico incaricato di rilasciare il CEL non è accreditato presso l’AVCP né intende farlo. La domanda è: Io sono obbligata a rilasciare il CEL o è obbligato il RUP che è anbcora in servizio presso il mio ufficio? Se non lo rilascio incorrerò in sanzioni o incorrerà il RUP? Se lo rilasciassi incorrerei in responsabilità? Come posso io rilasciare il CEL di un appalto di cui non so nulla e per cui non posso garantire la regolare esecuzione? (dovrei basarmi su quanto detto e scritto da altri) Cordiali saluti

Un unico centro di costo può avere più RUP accreditati presso l’AVCP? Per centro di costo si intende la stazione appaltante o i singoli uffici? (es. ufficio contratti e forniture?) CEL (Certificato esecuzione lavori) Si è verificato questo. Una ditta ha chiesto formalmente il rilascio del CEL per un lavoro di smaltimento rifiuti speciali alla nostra stazione appaltante. Ora, il RUP dell’appalto in questione è tutt’ora in servizio presso l’ufficio dove sono impiegata anch’io quale responsabile. Fu incaricato di rilasciare il CEL un tecnico diverso dal RUP il quale lo rilascio in formato cartaceo l’anno scorso. Il RUP sosotiene che la scrivente debba rilasciare il CEL in quanto responsabile dell’Ufficio. Si precisa che la scrivente non era in quell’ufficio ai tempi della gara in questione. Inoltre il tecnico incaricato di rilasciare il CEL non è accreditato presso l’AVCP né intende farlo. La domanda è: Io sono obbligata a rilasciare il CEL o è obbligato il RUP che è anbcora in servizio presso il mio ufficio? Se non lo rilascio incorrerò in sanzioni o incorrerà il RUP? Se lo rilasciassi incorrerei in responsabilità? Come posso io rilasciare il CEL di un appalto di cui non so nulla e per cui non posso garantire la regolare esecuzione? (dovrei basarmi su quanto detto e scritto da altri) Cordiali saluti

Gentile dott.ssa Carta,
ci scusiamo per non averle risposto alla sua richiesta del 3/12, ma per un problema tecnico non avevamo visto la domanda.
Sul tema del certificato abbiamo risposto alla sua ulteriore richiesta del 12/12 qualche ora fa. Ci riserviamo di risponderle al più presto in maniera più precisa e approfondita rispetto alle tematiche da lei poste il 3/12.
Ci scusi ancora per il disguido.

Cordiali saluti
Lo staff dello Sportello Appalti Imprese

Nel caso di affidamento di un servizio di consulenza e supporto in materia amministrativa della durata di 24 mesi sono stati invitati n. 9 operatori economici. Anche l’operatore affidatario del precedente contratto ha partecipato al bando chiedendo di essere inviato. Si chiede come deve operare la stazione appaltante se l’offerta dell’operatore economico uscente risultasse la migliore tra quelle presentate? Si determina una violazione del principio di rotazione dei fornitori?

Nel caso di affidamento di un servizio di consulenza e supporto in materia amministrativa della durata di 24 mesi sono stati invitati n. 9 operatori economici. Anche l’operatore affidatario del precedente contratto ha partecipato al bando chiedendo di essere inviato. Si chiede come deve operare la stazione appaltante se l’offerta dell’operatore economico uscente risultasse la migliore tra quelle presentate? Si determina una violazione del principio di rotazione dei fornitori?

L’Art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese…”.

Il successivo comma 2 lett. b) del medesimo art. 36, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture secondo la seguente modalità: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti…..”.

In ordine al significato della nozione di “rotazione” la giurisprudenza si è espressa in diverse occasioni sancendo due principi fondamentali: 1) Non sussiste l’obbligo di invitare l’affidatario uscente ma solo la facoltà; 2) In caso di chiamata del soggetto uscente l’amministrazione dovrà dare un’adeguata motivazione.

Si veda al riguardo la pronuncia del Tar Campania, secondo la quale sussiste, per la stazione appaltante, la possibilità e non l’obbligo di chiamare il precedente esecutore: “Al riguardo, la giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. L’Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 372) ha chiarito che, se non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo di invitare ad una gara informale il gestore uscente, indubbiamente la stazione appaltante ha facoltà di consentirgli la partecipazione, proprio nell’ottica della massima partecipazione, soprattutto quando vi siano valide ragioni giustificatrici, come nella specie, in cui la necessità di rimodulare le modalità di svolgimento del servizio non sono imputabili all’istituto di vigilanza privata ma alla scelta organizzativa compiuta dalla stazione appaltante attraverso il trasferimento della sede dei propri uffici. Per la stessa ragione non è configurabile alcuna violazione al principio di rotazione nell’affidamento del servizio, in disparte la considerazione che l’ammissione della Union Security alla selezione è risultata ininfluente poiché la concorrente non è risultata aggiudicataria” (Tar Campania 8.03.2017 n. 1356; conferma sul punto anche dal Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 12.04.2017 n. 188; Tar Friuli Venezia Giulia 04/10/2016 n. 419;  Tar Puglia 15.12.2016 n. 1906).

Si richiama anche un altro recente arresto del Giudice campano, il quale afferma che “il carattere cogente del principio di rotazione, così come coniato dalla legge generale, non richiede che esso sia necessariamente richiamato dalla disciplina di lex specialis; il principio assume particolare rilievo nelle procedure sotto soglia, in quanto, secondo le coordinate ermeneutiche seguite in sede pretoria, “la rotazione dunque, che nei contratti sotto soglia è la regola e non l’eccezione, si configura come strumento idoneo a perseguire l’effettività del principio di concorrenza” (cfr. TAR Napoli, Sez. II, 8 marzo 2017, n. 1336); così pure si afferma in giurisprudenza (TAR Puglia – Lecce, Sez. II, sentenza n. 1906 del 15 dicembre 2016) che “non può configurarsi alcun obbligo per la Stazione appaltante di invitare il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione e in caso di esercizio effettivo, la stessa P.A. deve dare motivato conto all’esterno” (si veda anche: Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6906/2011; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4661/2014; TAR Abruzzo – Aquila, Sez. I, sentenza n. 372/2016); la ricaduta applicativa del principio in oggetto vale anche per il caso, come quello in oggetto, in cui il conferimento del servizio in appalto è stato preceduto da indagine di mercato, come esattamente previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) e dalle Linee guida ANAC n. 1/2017 (IV, punto 1.2); inoltre, con Delibera ANAC n. 917 del 31 agosto 2016 si è precisato che “il criterio di rotazione comporta in linea generale l’esclusione dell’affidatario del contratto uscente, salvo motivare la decisione contraria nei termini indicati connessi alla competenza e all’esecuzione a regola d’arte del precedente contratto” (TAR Salerno, 16.05.2017 n. 926).

Alla luce di quanto sopra l’amministrazione poteva invitare l’operatore uscente previa adeguata ed espressa motivazione. In caso contrario l’invito al precedente esecutore potrebbe essere contestato per violazione dei principi sopra enunciati.

È possibile affidare all’esterno il servizio di supporto alla redazione della documentazione di un bando di gara di lavori soprasoglia (es. redazione del capitolato, del disciplinare). Non vi è il rischio che  il soggetto affidatario, conoscendo i contenuti del bando di gara, possa utilizzarli impropriamente per favorire ditte che poi potrebbero partecipare all’appalto? In caso di possibilità di affidamneto esterno, trattasi di servizio generale o servizio di ingegneria?

È possibile affidare all’esterno il servizio di supporto alla redazione della documentazione di un bando di gara di lavori soprasoglia (es. redazione del capitolato, del disciplinare). Non vi è il rischio che  il soggetto affidatario, conoscendo i contenuti del bando di gara, possa utilizzarli impropriamente per favorire ditte che poi potrebbero partecipare all’appalto? In caso di possibilità di affidamneto esterno, trattasi di servizio generale o servizio di ingegneria?

Il D.Lgs. 50/2016 prevede espressamente la possibilità di conferire incarichi esterni di supporto al RUP in caso di carenza delle necessarie competenze nell’organico dell’amministrazione (“Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità? necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività? del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico?finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa” – art. 31 comma 11 del Codice), oppure in caso di appalti di particolare complessità (“Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara” – art. 31 comma 7 del Codice).

Il supporto al Rup potrà avere competenza tecniche (ad es. ingegnere, architetto, geometra) oppure competenza giuridiche (ad es. avvocato). Rientra nella facoltà della stazione appaltante anche la possibilita? di istituire una struttura stabile a supporto del RUP.

L’amministrazione, pertanto, dovrà valutare in quale ambito sia carente e incaricare la figura maggiormente idonea a colmare la lacuna (ad esempio se la carenza è di tipo tecnico si affida ad un ingegnere, oppure se la carenza è di tipo giuridico si incarica un avvocato).

L’affidamento del servizio di supporto al Rup avviene secondo la disciplina degli appalti di servizi ordinari prevista dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice (anche nell’ipotesi in cui dovesse riguardare aspetti tecnici).

Si ritiene, infine, che i timori di una possibile collusione tra il supporto al Rup e gli eventuali partecipanti alla gara siano infondati, in quanto il primo non ha un potere decisionale ma ha il compito di rendere conformi dal punto di vista tecnico e/o giuridico le volontà dell’amministrazione.

È ammesso l’avvallimento del requisito relativo al possesso della certificazione ISO 9001?

È ammesso l’avvallimento del requisito relativo al possesso della certificazione ISO 9001?

In ordine alla possibilità per l’impresa di avvalersi della certificazione di qualità di un altro operatore economico vi sono stati, ed in parte vi sono tuttora, dei contrasti giurisprudenziali.

L’orientamento maggioritario, partendo dal fatto che la ratio dell’istituto dell’avvalimento sia quella di consentire la massima partecipazione alle gare, permettendo ai concorrenti che siano privi dei requisiti richiesti dal bando di ricorrere ai requisiti di altri soggetti, ed agevolare così l’ingresso sul mercato di nuovi operatori e quindi la concorrenza fra le imprese, consente il ricorso all’avvalimento per requisiti che attengono anche a profili personali del concorrente, quali la certificazione di qualità e in genere i requisiti soggettivi di qualità. L’importante, prosegue la giurisprudenza, è che l’avvalimento non si risolva nel prestito di una mera condizione soggettiva, del tutto disancorata dalla concreta messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali, dovendo l’impresa ausiliaria assumere l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità e, quindi, a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti, in relazione all’oggetto dell’appalto. Secondo il predetto indirizzo, infatti, “Il requisito soggettivo di qualità può essere oggetto di avvalimento, purchè l’impresa ausiliaria assuma l’impegno di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata non la certificazione di cui dispone, ma le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in termini di mezzi, personale e di ogni altro elemento aziendale qualificante per l’acquisto della certificazione medesima, in modo che l’avvalimento non si risolva nel prestito di un valore meramente cartolare” (T.A.R. Bologna, sez. II, 01/02/2017,  n. 62; in senso conforme Consiglio di Stato, sez. IV, 01/08/2016,  n. 3467; T.A.R. Venezia, sez. I, 07/09/2016,  n. 994; T.A.R. Bologna, sez. II, 22/03/2016,  n. 334; T.A.R. Firenze, sez. I, 18/01/2016,  n. 92; T.A.R. Lecce sez. II, 22/07/2015,  n. 2500).

Si ritiene, pertanto, che anche a fronte della contraria posizione dell’Anac, l’amministrazione debba consentire l’avvalimento della certificazione di qualità verificando, in particolare, che via sia stato l’effettivo prestito delle risorse.

Tuttavia, qualora il contratto di avvalimento non dovesse prevedere tutti i mezzi e le risorse “prestate”, sarà precluso all’amministrazione esercitare il potere di soccorso istruttorio (“Non è consentito alla stazione appaltante, in violazione del dovere di par condicio, supplire all’indispensabile requisito della determinatezza del contratto di avvalimento mediante il soccorso istruttorio, che è un istituto volto solo a chiarire e a completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti ed efficaci e non è, quindi, applicabile quando, in sede di gara, si sia accertata la sostanziale carenza di un requisito essenziale per la partecipazione, anche perché, se riferito al contenuto e all’oggetto del contratto di avvalimento, esso non sarebbe più diretto a colmare solo una carenza degli elementi dimostrativi dell’esistenza e del possesso del requisito, ma finirebbe con l’essere strumentale alla formazione del titolo contrattuale da cui vorrebbe derivare il possesso del requisito, titolo di cui sarebbe consentita la formazione ex post e su impulso della stazione appaltante” T.A.R. Firenze, sez. I, 28/12/2016,  n. 1863T.A.R. Latina, sez. I, 23/02/2017,  n. 111; Consiglio di Stato, sez. V, 27/07/2016,  n. 3396), salvo il caso in cui il concorrente abbia fornito un sufficiente principio di prova circa il possesso del requisito, perchè in tal caso contratto seppur non determinato sarebbe determinabile (“Le Direttive comunitarie ostano a un’interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi (quale quella che qui rileva) in cui una parte dell’oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile” Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 4.11.2016 n. 23; conforme T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 17/01/2017,  n. 26).

L’amministrazione, pertanto, dovrà attentamente verificare se il contratto di avvalimento sia del tutto generico e indeterminato oppure se contenga degli elementi che, seppur non perfettamente dettagliati, dimostrino comunque il possesso ed il prestito dei requisiti, e solo in questa seconda ipotesi potrà legittimamente esercitare il soccorso istruttorio.

Si rammenta che dal 20 maggio 2017, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017 (Decreto correttivo al Codice dei contratti) l’art. 89 comma 1 prevede espressamente che “il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria“.

Con la presente, si chiedono  chiarimenti ed eventuali suggerimenti di approfondimento, in relazione ai seguenti punti del codice degli appalti e della normativa sugli appalti in genere: – la definizione da parte dell’ANAC delle “norme volte alla misurazione della reputazione delle imprese”, di cui all’art. 83 comma 10 del codice, e gli adempimenti per il “rilascio del rating d’impresa”; – l’istituzione di una “banca dati degli operatori economici”, art. 81 comma 1; – la documentazione che, nel nuovo modello unico per le dichiarazioni da presentare in fase di partecipazione alle gare, il cosiddetto “DGUE” (modello di formulario per il documento di gara unico europeo), “dovrà essere in possesso delle amministrazioni o dagli enti aggiudicatori entro il 18/04/2018”. In tutti e tre i casi, ci interessa approfondire questi punti al fine di confrontare la situazione della ns. impresa ed eventualmente svolgere tutti i necessari/eventuali adempimenti per essere in regola con quanto richiesto agli operatori economici dal nuovo codice degli appalti.

Con la presente, si chiedono  chiarimenti ed eventuali suggerimenti di approfondimento, in relazione ai seguenti punti del codice degli appalti e della normativa sugli appalti in genere:
– la definizione da parte dell’ANAC delle “norme volte alla misurazione della reputazione delle imprese”, di cui all’art. 83 comma 10 del codice, e gli adempimenti per il “rilascio del rating d’impresa”;
– l’istituzione di una “banca dati degli operatori economici”, art. 81 comma 1;
– la documentazione che, nel nuovo modello unico per le dichiarazioni da presentare in fase di partecipazione alle gare, il cosiddetto “DGUE” (modello di formulario per il documento di gara unico europeo), “dovrà essere in possesso delle amministrazioni o dagli enti aggiudicatori entro il 18/04/2018”.
In tutti e tre i casi, ci interessa approfondire questi punti al fine di confrontare la situazione della ns. impresa ed eventualmente svolgere tutti i necessari/eventuali adempimenti per essere in regola con quanto richiesto agli operatori economici dal nuovo codice degli appalti.

RATING DI IMPRESA
Il rating di impresa trova la sua disciplina  negli artt.  83 comma 10 e 84 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Si tratta di un sistema finalizzato a valutare,  valorizzare e, di riflesso, promuovere la performance contrattuale degli operatori economici e, al tempo stesso, la qualità nell’esecuzione dei contratti pubblici e il conseguente efficientamento del mercato di riferimento.

Il rating di impresa si fonda su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimano la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa.

I predetti requisiti verranno definiti dall’ANAC, la quale provvederà anche al rilascio della relativa certificazione. Nell’ambito dell’attività di gestione del predetto sistema, inoltre, l’ANAC potrà determinare misure sanzionatorie amministrative da applicare nei casi di omessa o di tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

Nell’attribuzione del rating d’impresa si terrà conto dei precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento, in particolare:

  • al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti;
  • all’incidenza del contenzioso, sia in sede di partecipazione alle procedure di gara, sia in fase di esecuzione del contratto;
  • della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.

I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa dovranno tenere conto anche del rating di legalità rilevato dalla medesima ANAC in collaborazione con l’Autorità Antitrust: l’articolo 213, comma 7, del nuovo codice, infatti, dispone che l’Autorità anticorruzione collabora con l’Antitrust ai fini della rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione per l’attribuzione del “rating di legalità” e che tale rating concorre anche alla determinazione del “rating di impresa”.

Ad oggi l’Anac non ha ancora adottato le Linee Guida ed ha proposto la modifica delle disposizioni del Codice che disciplinano il rating di impresa.

Al fine di un maggiore approfondimento si rinvia al Documento di consultazione Anac avente ad oggetto “Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese” del Giugno 2016, e all’atto di segnalazione Anac n. 2 del 1.02.2017 avente ad oggetto “Proposta di modifica degli articoli 83, comma 10, 84, comma 4  e 95, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

BANCA DATI OPERATORI ECONOMICI

L’art. 81 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure di gara, sarà acquisita esclusivamente attraverso la nuova Banca dati nazionale degli operatori economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 2 della medesima disposizione precisa che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID:1) saranno indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali sarà obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati;2)saranno indicati i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati;3)si provvederà alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione;4)si provvederà alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’accesso e al funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento.

Il Decreto Ministeriale non è stato ancora adottato, ragion per cui fino alla sua entrata in vigore continuerà a trovare applicazione l’ordinario sistema AVCpass.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al Comunicato del Presidente Anac del 4.05.2016, alla Deliberazione Anac n. 157 del 17.02.2016 e al Documento di consultazione del Mit del Dicembre 2016.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 prevede che al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti debbano accettare il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.

Il DGUE consiste in un’autodichiarazione rilasciata dall’operatore economico con cui attesta di essere in possesso: dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica – finanziaria, di capacità tecnica – professionale ex art. 83 del Codice; nonchè degli ulteriori requisiti richiesti dalla lex specialis. Il documento fornisce, inoltre, le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si dovesse eventualmente avvalere ai sensi dell’articolo 89 del Codice.

Con il DGUE, pertanto, l’operatore economico deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’amministrazione senza che debba allegare i relativi documenti a comprova. Lo stesso comma 5 dell’art. 85 stabilisce che “Agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all’articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l’appalto o concluso l’accordo quadro, possieda già tali documenti“.

Il DGUE potrà essere presentato in forma cartacea fino al 17.04.2018, successivamente dovrà essere fornito esclusivamente in forma elettronica.

Si rinvia per maggiori approfondimenti alle Linee Guida del MIT avente ad oggetto “Linee Guida per la compilazione del modello di Formulario di DGUE” del 18.07.2016, e al Comunicato del Presidente Anac del 26 ottobre  2016.

Un’amministrazione sta predisponendo un bando di affidamento di un servizio integrato comprendente attività di formazione e supporto consulenziale, affiancamento e assistenza al personale degli enti locali. Si chiede: – quale è il regime IVA da applicare all’attività di formazione (in presenza e a distanza) e all’attività di consulenza; – se si applica l’IVA trattandosi di attività di formazione da ente pubblico ad altri enti pubblici; – se è soggetto ad IVA lo svolgimento dell’attività di consulenza da parte dell’Aggiudicatario, all’interno del servizio di formazione suddetta.

Un’amministrazione sta predisponendo un bando di affidamento di un servizio integrato comprendente attività di formazione e supporto consulenziale, affiancamento e assistenza al personale degli enti locali.

Si chiede:
– quale è il regime IVA da applicare all’attività di formazione (in presenza e a distanza) e all’attività di consulenza;
– se si applica l’IVA trattandosi di attività di formazione da ente pubblico ad altri enti pubblici;
– se è soggetto ad IVA lo svolgimento dell’attività di consulenza da parte dell’Aggiudicatario, all’interno del servizio di formazione suddetta.

Ai sensi dell’art. 10, comma 20,  del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, la formazione rivolta a dipendenti pubblici è esente da IVA.
Qualora la formazione sia rivolta a soggetti pubblici e privati e in particolare alle imprese, l’IVA deve invece essere applicata.
Ugualmente i servizi di consulenza, affiancamento, ecc, sono soggetti ad IVA.

Se idestinatari della formazione sono tutti pubblici e trattandosi di un appalto con servizi misti, vi sono due possibilità:
– Dividere l’appalto in 2 lotti distinti: uno per la formazione e uno per la consulenza precisando  i due regimi di IVA distinti:
– Quantificare, nell’ambito del budget dell’intero servizio, il peso e il valore della formazione, distinguendo nella base d’asta il valore della formazione, esente da IVA e il valore di tutte le altre attività, con applicazione di IVA