Un’amministrazione ha bandito una gara per l’affidamento della fornitura di attrezzature hardware e software. Il capitolato speciale d’appalto prevede all’art. 21 il divieto di subappalto. La ditta aggiudicataria, previa richiesta di informazioni da parte della stazione appaltante circa le modalità di assolvimento delle obbligazioni contrattuali stante il citato divieto di subappalto, ha comunicato l’intenzione di avvalersi di personale da assumere a tempo determinato in loco per l’installazione del materiale informatico. Si chiede se può configurarsi come subappalto: – l’ipotesi di assunzione di personale a tempo determinato; – l’ipotesi di utilizzo di lavoratori autonomi.
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 “Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera”.