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Domande e risposte

La scrivente Amministrazione, dovendo procedere a rottamare un veicolo, ha invitato tre ditte a formulare un’offerta, precisando che “L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato il minor prezzo espresso in euro” e “L’offerta economica dovrà indicare i costi specifici propri dell’attività d’impresa ex art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016”. In sede di apertura delle offerte una ditta ha offerto zero, precisando altresì GRATUITO ed indicando ovviamente quali oneri per la sicurezza zero. Il secondo partecipante ha offerto poco più di € 100 e oneri per la sicurezza 2,00. In considerazione del fatto che la rottamazione richiesta sarà compensata dal recupero e rivendita delle parti ancora efficienti del mezzo, l’offerta del primo partecipante pari a zero euro e conseguentemente oneri per la sicurezza zero, rende l’offerta ammissibile o va esclusa?

L’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Secondo pacifica giurisprudenza la mancata indicazione dei predetti oneri di sicurezza comporta l’esclusione dalla gara (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 3/2015 e n. 9/2015).

Nell’ipotesi in cui il concorrente dichiari, invece, un’incidenza degli oneri di sicurezza pari a “zero” non vi è uniformità di vedute in ordine ai provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare.

Secondo un primo indirizzo, l’indicazione di un costo pari a zero equivarrebbe all’omessa dichiarazione ed il concorrente dovrebbe essere escluso (“Sebbene l’importo degli oneri sia irrisorio rispetto all’ammontare complessivo dell’offerta, un’indicazione di quest’ultimi pari a zero si traduce nella formulazione dell’offerta stessa come priva di un elemento essenziale per la sua valutazione, ossia la concreta indicazione dei costi per la sicurezza, che risulta, quindi, essere stata omessa” Consiglio di Stato Sezione Quinta 14/04/2016 n. 1481).

Secondo un contrario orientamento, il concorrente che affermi di dover sostenere “0” euro per oneri di sicurezza non potrebbe essere escluso poiché la dichiarazione, anche se di carattere negativo, sarebbe stata comunque resa e l’amministrazione, al massimo, dovrebbe verificare in sede di anomalia dell’offerta la congruità di tale costo inesistente (“Il Collegio, sotto un primo profilo, osserva che da un punto di vista meramente materiale la cooperativa aggiudicataria non abbia omesso di indicare gli oneri di sicurezza aziendale; al contrario, la concorrente si è posta il problema di rispondere alla precisa richiesta formulata sotto tale profilo nel bando, ma ha ritenuto di dover esporre che tali costi sono nella fattispecie concreta inesistenti, talché li ha quantificati in zero. Sotto il profilo sostanziale, poi, la quantificazione dei costi operata dall’impresa appare pienamente giustificata tenuto conto della particolare struttura del servizio oggetto di gara, avente natura esclusivamente intellettuale e finalità di mero supporto alle attività educative, di guisa che risulta assolutamente plausibile che la cooperativa non abbia affrontato alcun costo per garantire la sicurezza dei propri operatori. Sul punto, appare utile richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale “La sicura assenza, nell’ambito delle lavorazioni di carattere esclusivamente intellettuale oggetto di gara pubblica, di profili afferenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro rende superfluo l’inserimento di una clausola nella lex specialis che commini la più grave sanzione (quella espulsiva) a fronte di una violazione meramente formale, e cioè la mancata dichiarazione di oneri per la sicurezza nella consapevolezza che l’importo dichiarato non può essere che pari a zero” (Cons. Stato, V, 180/2014; T.A.R. Catania sez. IV, 10/11/2016, n. 2887).

Quest’ultima linea di pensiero sembrerebbe essere la più accreditata ed è stata confermata dalla più recente giurisprudenza secondo la quale “In tema di appalto l’indicazione degli oneri interni per la sicurezza pari a 0 non comporta l’esclusione della concorrente per motivi di ordine formale; riguardo ai suddetti oneri per la sicurezza, nell’ipotesi in cui venga indicato un importo – seppur di ordine negativo, nel senso che la concorrente non sosterebbe per tale voce alcuna spesa – la verifica del rispetto dei doveri inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro va svolta tenuto conto degli aspetti sostanziali, concernenti la congruità di una simile quantificazione” (Consiglio di Stato Sez. V 19/01/2017 n. 223; conferma Tar Puglia Sez. II ord. 11.01.2017 n. 7).

Alla luce di quanto sopra ritengo che l’amministrazione non debba escludere il concorrente esclusivamente per il fatto di aver dichiarato che i suoi costi di sicurezza aziendali siano pari a “zero”, ma dovrà esaminare in sede di anomalia dell’offerta la congruità di tale determinazione e, in caso negativo, escludere il concorrente in applicazione dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale la stazione appaltante “esclude l’offerta….se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:…….c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture”.

Aggiungo che l’amministrazione dovrebbe analizzare anche l’aspetto della gratuità dell’offerta presentata, poichè parrebbe in contrasto con il principio secondo il quale l’utile non possa essere pari a “0” o essere meramente simbolico (Consiglio di Stato, sez. V, 25/01/2016,  n. 242 T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. II, 01/04/2016,  n. 357  T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. I, 18/11/2015,  n. 3334)

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