Nell’ambito di una gara aggiudicata sul mercato elettronico per la fornitura di materiale da laboratorio, è subentrata l’esigenza di aumentare le quantità necessaria per un piccolo importo aggiuntivo. La Ditta vincitrice si è resa disponibile a inviarci il materiale restante nella stessa consegna relativa alla prima fornitura. Si può procedere con un ordine diretto sul Mepa o un affidamento diretto fuori dal Mepa alla stessa Ditta che si è aggiudicata la gara? O deve essere fatta un’altra RDO?
In ipotesi del genere l’amministrazione avrebbe la possibilità di applicare le seguenti disposizioni:
– l’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: “I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:…….. per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; 2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi“. In tal caso dovranno osservarsi anche gli adempimenti prescritti dai successivi commi 5, 7, 8.
– l’art. 106 comma 12: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto“.
– l’art. 36 comma 1 lett. a), ovvero un affidamento diretto, in forma autonoma o sul Mepa, con altro operatore economico, oppure con lo stesso, a patto però che l’amministrazione dimostri quanto richiesto dall’Anac con le Linee Guida n. 4 (“in ragione di un’effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione”).
La stazione appaltante procederà utilizzando uno dei sopra indicati istituti dopo aver verificato quale degli stessi risulti più attinente al caso concreto ed al soddisfacimento delle proprie esigenze.