Nel caso di affidamento di un servizio di consulenza e supporto in materia amministrativa della durata di 24 mesi sono stati invitati n. 9 operatori economici. Anche l’operatore affidatario del precedente contratto ha partecipato al bando chiedendo di essere inviato. Si chiede come deve operare la stazione appaltante se l’offerta dell’operatore economico uscente risultasse la migliore tra quelle presentate? Si determina una violazione del principio di rotazione dei fornitori?
L’Art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese…”.