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Domande e risposte

Abbiamo partecipato all’apertura delle offerte economiche di una gara indetta in data 17/03/2014, quindi prima della riforma del 26 giugno, e avremmo bisogno di sapere se la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali è causa di esclusione.

Le disposizioni di riferimento sono:

Art. 86 d.lgs. 163/06 comma 3-bis.

Art. 8
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Art. 87 d.lgs. 163/06
Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture .

Il combinato disposto delle due norme (87, comma 4, e 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006 n.d.e.) impone, quindi, ai concorrenti di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la sicurezza(es. visite mediche,  costi per la formazione in materia di sicurezza).

In sostanza si tratta di disposizioni inderogabili per l’importanza che ha la normativa in materia di sicurezza

In allegato trova una sentenza che ricostruisce bene la problematica.

La risposta alla domanda è positiva la mancata indicazione degli oneri di sicurezza è causa di esclusione

La riforma del mese di giugno, D.L. 90/2014 alla quale Lei fa riferimento (in allegato il testo) sarebbe dovuta intervenire sull’art. 82 del codice contratti per eliminare il comma 3-bis che prevede che nella gare da aggiudicarsi secondo il prezzo più basso, lo stesso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Come può verificare dal testo del decreto la norma non è stata modificata e quindi è a tutt’oggi vigente, ma è una problematica parzialmente diversa da quella relativa ai costi per la sicurezza.

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