Primo quesito: In caso di false dichiarazioni in merito alla regolarità di imposte e tasse come deve comportarsi la Stazione Appaltante? Qual è il riferimento normativo che prevede l’obbligo da parte della stazione appaltante di segnalare la falsa dichiarazione alla Procura della Repubblica?
Secondo quesito: La dichiarazione mendace, nel caso dell’autocertificazione per la partecipazione ad una gara, é un reato perseguibile d’ufficio o a querela di parte?
1) Il riferimento normativo è l’art. 331 del codice di procedura penale considerato che Lei riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in combinato disposto con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Per completezza la invito a leggere anche l’art. 75 del D.P.R. e l’art. 361 del codice penale.
c.p.p. art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.
1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362].
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
Articolo 76 D.P.R. 445/2000 (L) Norme penali (180)
- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Articolo 75 (R) Decadenza dai benefici (179)
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.c.p. art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. (2)
Il pubblico ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni [c.p. 2, 3], è punito con la multa da euro 30 (3) a euro 516 [c.p. 31; c.p.p. 347] (4).
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 331].
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 126].
2) Il riferimento normativo preciso è l’art. 883 c.p. dove é espressamente indicata nelle note procedurali la procedibilità d’ufficio.