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Domande e risposte

Dopo la fase di aggiudicazione provvisoria da parte della commissione il RUP deve ricevere gli atti e inoltrarli quale stazione appaltante al Dirigente o lo fa lo stesso Dirigente se era in commissione come Presidente o la commissione stessa li inoltra al presidente e il RUP è pertanto esente da responsabilità dell’operato anche se errato della commissione?

L’art. 11 comma 5 del Codice dei contratti prevede che “La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva”.

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 citato “L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l’aggiudicazione si intende approvata”.

Il legislatore, quindi, non ha stabilito chi sia il soggetto competente a trasmettere gli atti al dirigente (o all’organo competente stabilito dagli ordinamenti interni) una volta intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, motivo per cui trova applicazione l’art. 10 comma 2 del Codice dei contratti, secondo il quale “Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

In giurisprudenza si riscontrano interessanti precedenti che tendono a valorizzare la clausola “residuale” di cui all’art. 10, comma 2, del codice. Si segnala, ad esempio, Consiglio Stato  sez. V,  13 ottobre 2010,  n. 7470: la sentenza, dopo aver rilevato che la  gara aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia una procedura composta da varie fasi, alcune delle quali necessitino di competenze amministrative ed altre, invece, di competenze tecniche, ha ritenuto che nel caso in esame “correttamente le fasi amministrative fossero state espletate in seduta pubblica dal responsabile unico del procedimento atteso che questi, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del d.l.vo n. 163/2006 svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice e che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, mentre solo la fase di valutazione delle offerte tecniche è riservata alla commissione giudicatrice

In conclusione, salvo determinazioni interne che attribuiscano detto compito ad altri, ritengo che sia compito del RUP procedere alla trasmissione degli esiti dell’aggiudicazione provvisoria all’organo competente al fine della sua approvazione. In ogni caso, qualora l’aggiudicazione provvisoria non venisse inoltrata, la stessa si intenderebbe tacitamente approvata decorsi 30 giorni (salvo un diverso termine previsto dagli ordinamenti interni)”.

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