In merito alla revisione dei prezzi prevista dall’art. 115 del codice avrei bisogno di sapere in che modalità e secondo quali tempistiche va presentata la domanda all’Amministrazione interessata e se la prescrizione dei cinque anni (art. 2948 c.c.) parte dall’inizio del secondo anno.
Per quanto riguarda la fine del contratto. Il Comune può prorogare la manutenzione con noi? È tenuta a farlo o è a sua discrezione? Se si per quanto tempo? Nel caso non volesse fare una proroga con noi può fare un affidamento diretto ad un’altra azienda in attesa di indire un nuovo bando di gara?
La revisione dei prezzi, come espressamente contemplato dall’art. 115 del codice appalti, dovrebbe essere disciplinata dal contratto, che avrebbe dovuto contenere apposita clausola. Si tratta, comunque, di una norma imperativa che trova applicazione a prescindere da un’espressa previsione. La richiesta deve essere presentata chiedendo la revisione alla luce del c.d. indice FOI (indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati) oppure rappresentando altra situazione che abbia determinato per l’impresa un aumento dei prezzi. La presentazione della domanda interrompe la prescrizione che secondo la norma di legge inizia a decorre quando il diritto può essere fatto valere, ovvero dall’inizio del secondo anno; tenga conto infatti che per il primo anno la revisione non può essere corrisposta.
Per quanto attiene alla possibilità di proroga l’amministrazione ha il dovere di bandire una gara prima della scadenza del contratto proprio per evitare che vi siano proroghe. L’unica possibilità ex art. 125, comma 10 lett c) del codice é di ricorrere ad un’acquisizione in economia secondo il regolamento dell’amministrazione.
L’affidamento diretto ad altra impresa sarebbe privo di fondamento normativo.