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Domande e risposte

È legittima la caducazione del contratto (regolarmente firmato da entrambe le parti) a seguito di autoannullamento degli atti di gara da parte della stazione appaltante?

La problematica posta tocca un aspetto piuttosto controverso nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale.
Ed in effetti, in materia di caducazione del contratto a seguito di autoannullamento degli atti di gara da parte della stazione appaltante si sono confrontati, e si confrontano tuttora, due orientamenti.
Secondo un primo orientamento, “anche se nei contratti della Pubblica amministrazione l’aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segna di norma il momento dell’incontro della volontà della stessa Amministrazione e del privato di concludere il contratto, manifestata con l’individuazione dell’offerta ritenuta migliore, non è tuttavia precluso all’Amministrazione di procedere, con atto successivo e con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, fondandosi detta potestà di annullamento in autotutela sul principio costituzionale di buon andamento che impegna la pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, ma con l’obbligo di fornire una adeguata motivazione in ordine ai motivi che, alla luce della comparazione dell’interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela…” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 11/2011),. Pertanto, in virtù della stretta coseguenzialità tra l’aggiudicazione  della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l’annullamento giurisdizionale, ovvero, come nel caso di specie, l’annullamento a seguito di autotutela degli atti della procedura amministrativa, comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato.
Secondo un altro orientamento va escluso che, a seguito della stipula del contratto, persista in capo alla P.A. il potere di intervenire in sede di autotutela sugli atti di gara. A sostegno di tale tesi si adduce che “la mancata menzione nella legislazione di un potere di autotutela a favore della stazione appaltante deve essere interpretata nel senso che la valutazione degli interessi connessi alla continuazione nell’esecuzione di un contratto, in caso di violazione della normativa di evidenza pubblica, compete unicamente al giudice e non può invece derivare da un’iniziativa autonoma della stazione appaltante. Tali principi implicano quindi che nel nostro ordinamento non può essere consentito a quest’ultima di influire in modo unilaterale sull’efficacia del contratto stipulato, nemmeno laddove siano individuate violazioni della procedura di evidenza pubblica. Essa dovrà invece adire il giudice competente a conoscere dell’esecuzione del contratto il quale, ai fini della decisione, potrà apprezzare l’avvenuto annullamento dei provvedimenti di evidenza pubblica” (TAR Toscana, Sez. I, n. 6579/2010, cfr. altresì Cass. civ. Sez. Unite, 11 gennaio 2011, n. 391).
Per venire al caso di specie, se si accedesse alla prima interpretazione, la P.A. potrebbe annullare in autotutela, rendendo inefficace il contratto stipulato. In tal caso, per contestare tale scelta della P.A. si potrebbe ricorrere al TAR rilevando che la decisione dell’Amministrazione è illegittima (gli elementi su cui puntare, tra gli altri potrebbero essere i seguenti: onere in capo alla P.A. di motivare, in termini di interesse pubblico, la decisione di annullamento degli atti di gara e la conseguente caducazione del contratto, legittimo affidamento ingenarato dalla risposta offerta a seguito della Vs. richiesta di chiarimenti; etc.).
Se, invece, si accedesse alla seconda interpretazione, il comportamento della P.A., alla quale non è consentito sciogliersi unilateralmente da un vincolo contrattuale, integrerebbe un inadempimento contrattuale, come tale suscettibile di azione giudiziaria di fronte al Giudice Ordinario per ottenere il risarcimento del danno.

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