Stiamo costituendo un A.T.I. tra due imprese sarde per poter partecipare ad una gara per l’esecuzione dell’intervento di Progettazione esecutiva. Entrambe le imprese non sono qualificate SOA per la progettazione, pertanto verrà dato incarico ad un professionista esterno per l’espletamento della progettazione esecutiva. Le nostre imprese, entrambe certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit. del DPR 207/2010, secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste. In data 14 luglio la Invitalia S.p.A. ha pubblicato una serie di chiarimenti (al momento 32, vedi allegati) dove si evince che non verranno accettate Imprese singole o ATI in possesso di qualificazione OG11 in quanto ritengono che la categoria OG11 non assorba le categorie specialistiche, disposto in applicazione della lex specialis, laddove impone, a pena di esclusione, la qualificazione in categoria OS3 e OS30.
Questa formulazione restrittiva del bando, non contemplata nel DPR 207/2010, pregiudica la nostra partecipazione al bando in oggetto. A tal proposito (vedi parere AVCP 27 del 13/03/2013 allegato) l’autorità ritiene che:
Invero, l’art. 79, comma 16 (secondo periodo), del suddetto Regolamento DPR 207/2010, con previsione innovativa rispetto alla previgente disciplina in tema di qualificazione, dispone che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta. Si tratta, con evidenza, di una norma regolamentare cogente ed immediatamente applicabile alle procedura avviate dopo la sua entrata in vigore, che è destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11 attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva.
La disposizione contenuta nell’art. 79, comma 16, del D.P.R. n .207/2010 non è applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit., secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste.
Ne consegue che solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando.
Tutto ciò premesso
Vorremo sapere se condividete il nostro punto di vista, e, qualora avessimo ragione, come comportarci per far valere i nostri diritti.
Certi di un vostro sollecito intervento, la gara deve essere consegnata a Roma entro le 10:00 del 25 luglio, restiamo in attesa delle Vs. considerazione in merito.
Non possiamo che confermarLe quanto affermato dall’AVCP e dalla giurisprudenza. Le suggerisco di riproporre immediatamente il quesito alla stazione appaltante allegando il parere dell’AVCP (ANAC) e la sentenza allegata, evidenziando che in caso di mancato accoglimento procederà in sede di precontenzioso dinanzi all’Avcp.
Di seguito la massima della sentenza.
T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 18/10/2012, n. 374
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – Contratti e forme di contrattazione
Il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 in quella generale OG11 sancito, a prescindere da qualsiasi previsione della lex specialis, dall’art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/2012, trova applicazione solo alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione dallo stesso art. 79, e non anche in relazione a quelle emesse sotto il vigore del D.P.R. n. 34/2000.