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Domande e risposte

Quali sono i rapporti tra MEPA e gare tradizionali? Esiste un obbligo di ricorso alle centrali di committenza per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti?

Per quanto attiene ai rapporti tra MEPA e gare tradizionali il funzionamento é identico considerato che la selezione degli operatori in entrambi i casi deve avvenire nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, imparzialità etc.
Per i comuni con popolazione non superiore  a 5000 abitanti l’obbligo di ricorrere a centrali di committenza é prorogato al 30 giugno 2014. Sino a tale data pertanto ciascun comune può procedere autonomamente.

DL 30/12/2013, n. 150
TERMINI (PROROGA, SOSPENSIONI DI)

Art. 3
Proroga di termini di competenza del Ministero dell’interno

1-bis.
Il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell’articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell’articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La disposizione rinvia in sostanza quanto previsto dall’art. 33, comma 3bis del codice appalti, d.lgs. 163/06

Art. 33.
Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19, co. 3, legge n. 109/1994)

I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo peri.

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