Nel caso di partecipazione ad una gara da parte di un consorzio, come deve essere dichiarata la condizione che prevede l’esclusione per coloro che si trovino, rispetto a d un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale?
Al di fuori delle ipotesi di divieto di partecipazione autonoma del consorzio e di una impresa consorziata espressamente contemplate dal D.Lgs. 163/2006, la mera qualità di socio di un consorzio non determina ex se una situazione di controllo diretto o indiretto ovvero di collegamento formale o sostanziale con altra impresa, tale da far ritenere che le rispettive offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale.
Solo laddove la stazione appaltante verifichi, in concreto, che il rapporto fra gli organi delle consorziate e del consorzio conduca ad individuare la sussistenza di un rapporto di controllo e la creazione di un unico centro decisionale per la formulazione delle offerte tecnico-economiche, potrà darsi luogo all’esclusione ai sensi dell’art. 38, primo comma – lett. m-quater), del D.Lgs. 163/2006.
Pertanto, andrà verificato, in concreto, che il rapporto fra gli organi delle consorziate e del consorzio sia tale da riscontrare la sussistenza di un rapporto di controllo e la creazione di un unico centro decisionale per la formulazione delle offerte tecnico-economiche, potrà darsi luogo all’esclusione ai sensi dell’art. 38, primo comma – lett. m-quater), del Codice dei contratti pubblici.