In riferimento all’art. 198 del Codice Appalti:
“Art. 198 (Norme di partecipazione alla gara del contraente generale) Comma 2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell’articolo 7. È fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.”
si chiede se in una stessa gara d’appalto, suddivisa in lotti distinti, può un’impresa individuale partecipare ad un lotto come impresa singola ed ad un altro lotto DIVERSO in R.T.I.?
L’art. 198 comma 2 (ultimo periodo) del D.Lgs. 50/2016, ribadisce quanto già previsto dall’art. 48 comma 7 del predetto Codice degli appalti, secondo il quale “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti”.
La disposizione salvaguarda il principio della concorrenza evitando la contemporanea partecipazione alla gara di soggetti che – in quanto aspiranti all’esecuzione del medesimo contratto sotto la veste di diverse figure soggettive – si trovino nella condizione di finalizzare le proprie offerte ad indirizzare il risultato della gara.
Il divieto previsto dall’art. 48 comma 7 e dall’art. 198 comma 2, non è tuttavia applicabile in caso di partecipazione a diversi lotti della stessa procedura.
Infatti, i bandi di gara caratterizzati dalla divisione dell’appalto in lotti, si configurano come “atti ad oggetto plurimo”, ossia atti prescriventi l’indizione non di una gara per l’aggiudicazione di un appalto unico, ma di tante selezioni quanti sono i lotti in relazione ai quali deve intervenire l’aggiudicazione.
Ne discende, pertanto, che un operatore economico possa partecipare, contestualmente, in forma individuale per un lotto ed in raggruppamento temporaneo di imprese per un altro, in quanto, secondo la giurisprudenza, “l’autonoma aggiudicabilità dei lotti risulta incompatibile con la configurazione di una gara di carattere unitario, per la semplice ragione che le procedure concorsuali, sono dirette alla conclusione di tanti contratti di appalto quanti sono i lotti: se ciascun lotto può essere aggiudicato a concorrenti diversi, è evidente che non ci si trova di fronte ad un appalto unitario e se non vi è appalto unitario non vi è unicità della gara” (Tar Sardegna Sez. I 22.02.2012 n. 180; TAR Lazio Roma Sez. I Ter, 9.12.2010, n. 35960).
Anche l’Autorità è dello stesso avviso affermando che “Tale divieto, allora, non si applica nell’ipotesi – come quella in esame – in cui la stazione appaltante abbia suddiviso un appalto in lotti distinti ed abbia disciplinato i rispettivi affidamenti in maniera tale che gli stessi siano totalmente indipendenti gli uni dagli altri e privi di qualsivoglia reciproco condizionamento. In questo caso, infatti, il bando di gara, pur essendo unico, ha un oggetto plurimo, in quanto prescrive in realtà l’indizione non di una sola gara, bensì di tante gare distinte quanti sono i lotti da affidare. L’espletamento di queste ultime nel medesimo contesto temporale non si riflette sull’impermeabilità delle une rispetto alla altre e non fa venire meno il carattere di indipendenza delle stesse” (Anac Parere n.218 del 21/12/2011; Anac Parere n. 122 del 19/07/2012).
In conclusione, l’effettiva pluralità di affidamenti in una gara suddivisa in lotti non impedisce ad un’impresa di partecipare in forma singola per determinati lotti e, nel contempo, in R.T.I. con un’altra impresa per un lotto diverso.