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Acquisizioni in economia

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In caso di affidamento diretto, al di fuori del MEPA, per un importo contrattuale pari ad € 48000 oltre IVA occorre procedere alla verifica requisiti tramite  Avcpass? Come deve procedere l’operatore economico? Quando si acquisisce il CIG sul Simog è obbligatorio l’ utilizzzo del sistema Avcpass?

La procedura Avcpass per la verifica dei requisiti sarà obbligatoria solo a partire dal primo luglio 2014  e per tutti i contratti di importo pari o superiore ai 40mila €. Una ulteriore proroga è prevista nel caso di gare realizzate su piattaforme di e-procurement. L’operatore dovrà registrarsi al sistema e il Rup, al momento dell’acquisizione del Cig, dovrà elencare i requisiti da sottoporre a verifica.

Quali sono i rapporti tra MEPA e divieto di frazionamento? Nel MEPA una PA può acquistare mediante ordine diretto due Metaprodotti complementari (es. una piattaforma web e il servizio di caricamento dati) entrambe con valore di circa 40.000 cadauno senza che si configuri l’ipotesi di frazionamento?

L’art. 29 del Codice dei contratti, nel disciplinare i metodi di calcolo del valore stimato dei contratti, dispone che nessun affidamento possa essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

È obbligatorio fare assolvere il bollo  anche negli ordini diretti d’acquisto mepa ODA? E nei piccoli acquisti? C’è  un limite minimo per chiedere alle ditte l’assolvimento del bollo? E tramite mepa con una rdo come assolvere l’imposta?

L’imposta di bollo deve essere applicata per tutti gli acquisiti effettuati tramite MEPA, per i seguenti motivi. Ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, l’imposta di bollo riguarda “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti  giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.

È legittima la caducazione del contratto (regolarmente firmato da entrambe le parti) a seguito di autoannullamento degli atti di gara da parte della stazione appaltante?

La problematica posta tocca un aspetto piuttosto controverso nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale.
Ed in effetti, in materia di caducazione del contratto a seguito di autoannullamento degli atti di gara da parte della stazione appaltante si sono confrontati, e si confrontano tuttora, due orientamenti.

Qual è la funzione pratica degli affidamenti in economia?

La ragione concreta dell’istituto consiste nell’assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.

In quali ipotesi è previsto il ricorso alle acquisizioni  di beni e servizi in economia?

Il ricorso alle acquisizioni in economia è previsto nei seguenti casi: risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; urgenza, nell’ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale; l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa inoltre in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

La stazione appaltante è tenuta a motivare il ricorso a questo tipo di procedure?

Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. La mancata motivazione, pertanto, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali (Deliberazione Avcp n. 4/2009). Il ricorso al cottimo fiduciario deve essere preceduto dalla determina o decreto a contrattare di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni.

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