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Domande e risposte

È possibile affidare all’esterno il servizio di supporto alla redazione della documentazione di un bando di gara di lavori soprasoglia (es. redazione del capitolato, del disciplinare). Non vi è il rischio che  il soggetto affidatario, conoscendo i contenuti del bando di gara, possa utilizzarli impropriamente per favorire ditte che poi potrebbero partecipare all’appalto? In caso di possibilità di affidamneto esterno, trattasi di servizio generale o servizio di ingegneria?

Il D.Lgs. 50/2016 prevede espressamente la possibilità di conferire incarichi esterni di supporto al RUP in caso di carenza delle necessarie competenze nell’organico dell’amministrazione (“Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità? necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività? del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico?finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa” – art. 31 comma 11 del Codice), oppure in caso di appalti di particolare complessità (“Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara” – art. 31 comma 7 del Codice).

Il supporto al Rup potrà avere competenza tecniche (ad es. ingegnere, architetto, geometra) oppure competenza giuridiche (ad es. avvocato). Rientra nella facoltà della stazione appaltante anche la possibilita? di istituire una struttura stabile a supporto del RUP.

L’amministrazione, pertanto, dovrà valutare in quale ambito sia carente e incaricare la figura maggiormente idonea a colmare la lacuna (ad esempio se la carenza è di tipo tecnico si affida ad un ingegnere, oppure se la carenza è di tipo giuridico si incarica un avvocato).

L’affidamento del servizio di supporto al Rup avviene secondo la disciplina degli appalti di servizi ordinari prevista dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice (anche nell’ipotesi in cui dovesse riguardare aspetti tecnici).

Si ritiene, infine, che i timori di una possibile collusione tra il supporto al Rup e gli eventuali partecipanti alla gara siano infondati, in quanto il primo non ha un potere decisionale ma ha il compito di rendere conformi dal punto di vista tecnico e/o giuridico le volontà dell’amministrazione.

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