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Domande e risposte

Nel corso di un audit di controllo interno ex-post su una procedura di gara per l’affidamento di un servizio (procedura sopra soglia e quindi soggetta agli obblighi di pubblicità di livello sovranazionale) il soggetto verificatore ha rilevato unicamente la carenza di pubblicità relativa al bando di gara e alla relativa aggiudicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.

Alla luce di tale rilievo sopra indicato, il sistema di gestione e controllo in uso presso l’amministrazione prevede che il dirigente responsabile provveda ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad attuare le iniziative necessarie al miglioramento delle procedure di gestione e controllo al fine di affrontarne le cause e di risolvere in particolare, per il futuro, quelle a carattere sistematico.

Si fa presente che la procedura di cui trattasi e’ conclusa in tutte le sue fasi e si è già proceduto alla liquidazione del saldo finale.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

L’art. 66 c.7 del D.Lgs 163/2006 dispone la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

Tale disposizione, a parere dello scrivente, non si applica al bando di cui trattasi, non essendo in alcun modo riferibile alla realizzazione di “opere di interesse regionale” e pertanto, salva la facoltà per la stazione appaltante di procedere comunque alla pubblicazione su tale sito, la carenza di pubblicità relativa al bando di gara principale e alla relativa aggiudicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture non costituisce alcuna irregolarità procedimentale. Giova, a tal fine, evidenziare che il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 trova applicazione unicamente nei confronti delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale e delle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di interesse regionale, ove l’ambito di applicazione della (abrogata) legge n. 109/1994, come noto, concerne la disciplina delle opere e dei lavori pubblici, intesi come le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, nonché i contratti misti di lavori, forniture e servizi ed i contratti di forniture o di servizi che comprendono lavori solo qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento e comunque ove i lavori non abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto.

Per quanto sopra, a parere dello scrivente, la pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture non era dovuta e nessuna iniziativa deve essere posta in essere per il miglioramento delle procedure di gestione e controllo in quanto anche dal controllo eseguito da parte dell’auditor non è emersa alcuna altre irregolarità ne’ in fase di aggiudicazione ne’ in fase di esecuzione.

Si chiede cortesemente se tale posizione possa essere ritenuta corretta sulla base della normativa vigente (sostanzialmente invariata a quella in vigore durante la fase di aggiudicazione) o se invece il rilievo sollevato dal verificatore sia effettivamente fondato nel senso di dover considerare applicabile anche a servizi e forniture l’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, interpretando letteralmente le disposizioni del D.Lgs 163/2006.

Il caso citato ricade in una prassi ormai consolidata a livello nazionale che, come dalla giustificazione da Lei presentata, segue quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20 il quale stabilisce, in sintesi, che i bandi di lavori di interesse regionale debbano essere pubblicati sul sito regionale di riferimento.

Tale prassi è inoltre maturata anche a seguito dell’ulteriore comunicato del Ministero infrastrutture risalente al novembre 2006, con il quale si precisava  che i bandi aventi ad oggetto beni e servizi dovessero essere pubblicati sul sito dello stesso dicastero,  secondo le procedure ed al verificarsi dei presupposti richiesti per la pubblicazione dei bandi di appalti di lavori pubblici.

A partire da tale comunicato quindi, le pubbliche amministrazioni regionali, come nel caso citato, hanno dato il via alla prassi ormai assodata e giustificata da più parti, consistente nella pubblicazione del bando dei lavori, forniture e servizi di interesse regionale esclusivamente nel proprio sito (in luogo di quello ministeriale).

Pur avendo trovato una possibile giustificazione al proprio operato, si richiama tuttavia l’attenzione a un’ulteriore lettura sui comportamenti futuri da tenere.

L’art.66, comma 7 del D.lgs. 163/2006 stabilisce che “Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati ……. Sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, ……, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e …….” Quindi individuando strumenti specifici tra i quali oltre al proprio profilo committente c’è il sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture.

Con un ulteriore comunicato, il Ministero delle Infrastrutture ha inoltre chiarito quanto segue:

In attuazione del principio di semplificazione, una delle principali novità consiste nel mettere a disposizione dell’utenza un unico portale di riferimento, in linea con le esigenze delle pubbliche amministrazione: uno strumento ed un supporto creato ad hoc per meglio orientarsi nella materia dei contratti pubblici.

Il Servizio, articolato a livello statale e regionale, è attivato in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Itaca (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale).

Partendo proprio dai principi di semplificazione e trasparenza, in particolar modo con riferimento ai finanziamenti comunitari  e ai controlli di tipo amministrativo a loro connessi, si suggerisce per il futuro di pubblicare anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture oltre che sul sito regionale.

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