Il Comune X ha indetto una gara d’appalto per la gestione delle attività inerenti la gestione di un Progetto. L’art. 11 del bando di gara (Criteri di aggiudicazione) stabilisce che il punteggio complessivo per la valutazione delle offerte è pari a 94; l’art. 283 del D.P.R. 207/2010 richiamato dal bando di gara stabilisce che i pesi o i punteggi indicati nel bando di gara devono essere globalmente pari a cento. Ritiene che i criteri stabiliti dal bando siano corretti o possono essere oggetto di impugnazione?
L’art. 283 del D.P.R. 207/2010 stabilisce, come correttamente da lei indicato, che i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione debbano essere globalmente pari a cento. Tale prescrizione è vincolante per la stazione appaltante.
L’AVCP, infatti, stabilisce che i pesi o fattori di ponderazione sono i dati numerici che esprimono l’importanza che la stazione appaltante attribuisce a quel criterio di valutazione e, come previsto dagli artt. 120 e 283 del Regolamento, i “pesi” o “punteggi” da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi “devono essere globalmente pari a cento” (AVCP Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011).
Nell’ipotesi in cui il bando di gara dovesse violare tale disposizione il medesimo sarebbe illegittimo. Nello specifico, in un recente Parere, l’Autorità ha ritenuto che la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa fosse illegittima “perché si è svolta sulla base di parametri valutativi corrispondenti ad un punteggio massimo assegnabile di 90 punti anziché 100, in violazione della regola sancita per gli appalti di servizi dall’art. 283, primo comma, del D.P.R. n. 207 del 2010 ed in contrasto con l’autovincolo posto dal bando di gara” (AVCP Parere n.22 del 30/01/2014).
Alla luce di quanto sopra, considerato che il Bando di gara indetto dal Comune X richiama espressamente l’applicazione dell’art. 283 D.P.R. 207/2010, il quale prescrive l’obbligo di attribuire all’offerta economicamente più vantaggiosa un punteggio complessivo pari a 100, ritengo che il punteggio di 94 sia illegittimo e possa essere oggetto di impugnazione.