È obbligatorio fare assolvere il bollo anche negli ordini diretti d’acquisto mepa ODA? E nei piccoli acquisti? C’è un limite minimo per chiedere alle ditte l’assolvimento del bollo? E tramite mepa con una rdo come assolvere l’imposta?
L’imposta di bollo deve essere applicata per tutti gli acquisiti effettuati tramite MEPA, per i seguenti motivi.
Ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, l’imposta di bollo riguarda “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.
Gli acquisti di beni e servizi tramite MEPA avvengono, per l’appunto, tramite scritture private. Infatti, l’art. 328 comma 5 del D.P.R. 207/2010 prevede che “il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”.
Ne consegue, pertanto, che gli acquisiti di beni e servizi tramite MEPA debbano essere assoggettati ad imposta di bollo.
Sull’argomento si è recentemente espressa anche l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 16.12.2013 n. 96/E, la quale ha precisato che:
– Il documento di accettazione dell’offerta, presentata da un fornitore abilitato, debba essere assoggettato ad imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 2, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972, atteso che la documentazione di accettazione “contiene tutti i dati essenziali del contratto (amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione, ecc.)”;
– Le offerte presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, trattandosi di mere proposte contrattuali che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione;
– L’imposta di bollo potrà essere addebitata al soggetto che presenta l’offerta.
Riguardo alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; in alternativa è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla quale si rinvia).”