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Controllo requisito

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A seguito di aggiudicazione definitiva di gara d’appalto sopra soglia e sottoscrizione del relativo contratto è stato richiesto all’Aggiudicatario il rimborso, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della L. 221 del 17/12/2012, delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario dopo diversi solleciti non ha ancora provveduto al pagamento. Trattandosi di contratto di durata si è pensato di compensare le suddette spese con il pagamento del prossima fattura. Ritiene corretta tale impostazione? Laddove un’impresa extra UE e in particolare norvegese partecipi  a una gara sopra soglia come si procede ai controlli attraverso AVCPass? In caso di affidamento diretto di forniture sotto i € 40.000 a impresa svizzera come si procede ai controlli di legge ex art. 38 del D.Lgs 163/2006 come ad esempio DURC, casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate etc.? Che tipo di dichiarazioni vengono richieste? Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà ai sensi del DPR 445/2000? In caso di cauzione definitiva per fornitura sopra i € 40.000 a seguito del completamento della fornitura e della liquidazione della fattura vi è lo svincolo automatico della cauzione?

1) L’esecutore dovrebbe rimborsarVi le spese senza attendersi alcuna compensazione con gli acconti. Anche perché questa eventualità non è prevista dalla norma e, presumo, neanche dal contratto che avete stipulato. Solleciterei, quindi, l’impresa al pagamento immediato delle spese per le pubblicazioni e, solo come estrema ratio, compenserei con lo stato di avanzamento.

Primo quesito: considerato quanto stabilito dalla SA nella richiesta di preventivo, la SA potrebbe ritenere valida una dichiarazione resa da un soggetto che non è il legale rappresentate della Società e quindi affidare la fornitura? Secondo quesito: se la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del procuratore fosse considerata valida, si chiede un parere  in merito al possesso, da parte del Dr. Fiorentino, dei poteri per sottoscrivere validamente le predette dichiarazioni? In attesa di un Vs. cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Con riferimento alla domanda posta Le comunico che il procuratore, come espressamente previsto nella visura camerale, ha il potere di sottoscrivere le dichiarazioni fermo restando che anche il rappresentante legale come da voi richiesto deve effettuare la dichiarazione. Se volete accertare ancora meglio i poteri del procuratore (ma la visura mi sembra abbastanza chiara) dovreste chiedere alla società di trasmettervi  la procura. Per quanto attiene al rappresentante legale della società X appare  il sig. SC***e X Group é socio della stessa.

Sussiste ancora l’obbligo, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, di allegare due referenze bancarie o é sufficiente allegarne una?

Sia sulla base del dato normativo che della giurisprudenza e della prassi più recente, é confermato l’obbligo della doppia referenza bancaria. Anche recentemente l’Autorità di Vigilanza ha ribadito la necessità che le referenze siano due. Qualora non riesca a produrle  tenga conto  che per le stesse é ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, facendo riferimento alla capacità di altro operatore economico.

Primo quesito: In caso di false dichiarazioni in merito alla regolarità di imposte e tasse  come deve comportarsi la Stazione Appaltante? Qual è il riferimento normativo che prevede l’obbligo da parte della  stazione appaltante di segnalare la falsa dichiarazione alla Procura della Repubblica? Secondo quesito: La dichiarazione mendace, nel caso dell’autocertificazione per la partecipazione ad una gara, é un reato perseguibile d’ufficio o a querela di parte?

1) Il riferimento normativo è l’art. 331 del codice di procedura penale considerato che Lei riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in combinato disposto con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Per completezza la invito a leggere  anche l’art. 75 del D.P.R. e l’art. 361 del codice penale.

La nostra Azienda è regolarmente iscritta al ME.PA, al momento il bando attivo è quello dei BSS – Beni specifici per la sanità, però per poter vendere un nuovo prodotto dobbiamo abilitarci anche al bando MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori. Il problema nasce perché per poter accedere a quest’ultimo dobbiamo aver fatturato almeno € 25.000,00; la cosa risulta impossibile visto che il prodotto non è stato ancora venduto, e tra l’altro trattandosi di un prodotto economico risulta impossibile raggiungere questo fatturato. Ci domandiamo come possiamo iniziare la vendita di un nuovo prodotto se i nostri clienti, principalmente P.A.,acquistano solo su ME.PA, non ci viene concesso l’utilizzo dell’avvalimento della casa Madre. Come si può risolvere?

Entro il mese di maggio 2014 dovrebbe essere eliminato il prerequisito di 25000 euro previsto per l’abilitazione al bando. Provvisoriamente si consiglio di aspettare o di creare le caratteristiche necessarie a quel prodotto per poter essere acquistato al di fuori del MEPA – ossia fare in modo che la richiesta della Pubblica Amministrazione preveda dei requisiti tecnici assenti nel Mepa per quel metaprodotto. In questo caso è giustificabile l’acquisto al di fuori del Mercato Elettronico come da Delibera della Corte dei Conti.

Come vanno effettuate le verifiche sui requisiti generali di partecipazione previsti dall’art. 38 e sui requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico /organizzativa ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 163/2006 nel caso di soggetti economici senza sede in Italia e rappresentanti legali non cittadini italiani e non residenti in Italia? (nel caso concreto si tratta di Imprese con sede in altro Stato Ue e rappresentanti legali residenti in altro stato dell’Unione Europea).

Con riferimento alla verifica dei requisiti di ordine generale, l’art. 38 comma 4 del Codice prevede che “Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti”;

Di recente abbiamo partecipato ad una gara in ATI con un’altra cooperativa sociale (noi mandatari e loro mandanti). Entrambi avremmo avuto i requisiti per partecipare anche da soli, ma abbiamo scelto di collaborare. Nella domanda di ammissione noi abbiamo indicato che la quota percentuale di servizio era il 51%, mentre l’altra cooperativa non ha specificato che loro partecipavano per il 49% e per questo non siamo stati ammessi alla fase successiva della gara. È corretto, anche se è chiaro che essendo in 2 se una ha il 51%, l’altra ha il 49%?

Alla luce di quanto esposto nelle richiesta di parere l’esclusione appare illegittima poiché il riparto percentuale tra le componenti dell’ATI  si ricava dalla indicazione dell’imputazione del 51% del servizio in capo ad una delle due. Residuando inevitabilmente il residuo 49% in capo all’altra.

Quali contratti pubblici sono assoggettati alla procedura di controllo prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006?

La verifica di cui all’articolo 48 del Decreto legislativo n. 163/2006 riguarda le procedure di affidamento di contratti pubblici di Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro e i contratti pubblici di servizi e forniture di qualunque importo, sia inferiore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, laddove nel bando siano stabiliti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla gara (vedi punto 2.1 ultimo capoverso della determinazione Avcp n. 5/2009).

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