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Se una società non possiede il codice attività per la categoria relativa all’oggetto di gara (poichè non ha ancora mai espletato servizi del genere e la Camera di Commercio rilascia il codice attività solo dopo che sono stati eseguiti materialmente i servizi), ma possiede la dicitura nell’oggetto sociale, può dire di avere i requisiti di idoneità professionale richiesti? La procedura di avvalimento si estende anche ai requisiti di idoneità professionale o si limita solo ai requisiti di capacità economica-finanziaria e ai requisiti di capacità tecnico-professionale? L’istanza di partecipazione deve essere compilata anche da parte dell’impresa ausiliaria o, semplicemente, da chi partecipa alla gara?

Se una società non possiede il codice attività per la categoria relativa all’oggetto di gara (poichè non ha ancora mai espletato servizi del genere e la Camera di Commercio rilascia il codice attività solo dopo che sono stati eseguiti materialmente i servizi), ma possiede la dicitura nell’oggetto sociale, può dire di avere i requisiti di idoneità professionale richiesti?

La procedura di avvalimento si estende anche ai requisiti di idoneità professionale o si limita solo ai requisiti di capacità economica-finanziaria e ai requisiti di capacità tecnico-professionale?

L’istanza di partecipazione deve essere compilata anche da parte dell’impresa ausiliaria o, semplicemente, da chi partecipa alla gara?

Dalla lettura del bando emerge che é richiesta l’iscrizione alla CCIA per la categoria oggetto della gara. Giustamente pone il quesito se in questo caso possa essere ammesso l’avvalimento. La problematica che trova ricostruita nel parere dell’AVCP e nell’articolo di Italia oggi, é particolarmente sentita per alcuni requisiti quali l’iscrizione alla CCIA che sono difficilmente inquadrabili, situandosi in una linea diconfine tra quelli  soggettivi, che non possono essere oggetto di avvalimento e speciali o oggettivi. Sia la giurisprudenza che l’AVCP ricondducono l’iscrizione alla CCIA all’interno di quelli soggettivi non potendo pertanto tale requisito poter essere oggetto di avvalimento. Le suggerisco, in luogo dell’avvalimento,  di partecipare in ATi con una società che possiede l’iscrizione per tale categoria. In questo modo dovendo fatturare per una quota parte acquisirà il requisito e nel futuro potrebbe partecipare anche in avvalimento qualora non raggiungesse requisiti oggettivi quali il fatturato.

L’istanza di partecipazione in caso di avvalimento deve essere compilata da entrambe le società nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 49 del codice appalti  in particolare:

(Determinazione AVCP n. 2 del 1.08.2012)– tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 ed in particolare:

a) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell’impresa concorrente, in grado di impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, “attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria”; tale dichiarazione è verificabile nell’ambito della procedura di controllo a campione dei requisiti speciali ex art.71 del D.P.R. 445/00;

b) una dichiarazione concernente il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice;

c) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell’impresa ausiliaria, in grado di impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui al medesimo articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione incondizionata ed irrevocabile, dell’impresa ausiliaria, con cui essa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;

f) l’originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, può presentarsi una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Con riferimento alla lettera f) il contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dovrà dettagliatamente indicare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
– oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
– durata: che dovrà necessariamente corrispondere alla durata del presente appalto;
– ogni altro dato utile ai fini dell’avvalimento.

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Qual’è il rapporto tra ribasso d’asta e manodopera? Come deve essere formulata l’offerta tenuto conto che anche tra i bandi delle stazioni appaltanti non vi è uniformità di veduta? Da quando scatta l’obbligo di utilizzo dell’AVCPass?

Qual’è il rapporto tra ribasso d’asta e manodopera? Come deve essere formulata l’offerta tenuto conto che anche tra i bandi delle stazioni appaltanti non vi è uniformità di veduta? Da quando scatta l’obbligo di utilizzo dell’AVCPass?

Non posso che confermare la vigenza della norma che prevede l’aggiudicazione al netto dei costi relativi alla manodopera, che non è stata modificata dal D.L 90/2014. La normativa cogente in materia di tutela dei lavoratori impone di indicare separatamente il costo incomprimibile del personale e a parte l’offerta vera e propria che lei potrà formulare oltre che e sulla base dell’andamento del mercato anche sui costi specifici che prevedete di sostenere es. spese generali, alla luce anche dell’utile.

Deve prendere in considerazione la base d’asta, calcolare il costo incomprimibile del personale e valutare quale ribasso può effettuare sulla cifra rimanente.

Le diverse formulazioni dei bandi riflettono probabilmente le difficoltà applicative della norma tanto che la stessa AVCP (oggi ANAC ha emanato) un documento per sollecitare l’abrogazione della norma.

Per quanto attiene all’AVCPass lo stesso è al momento obbligatorio per le gare il cui CIG sia stato richiesto  il 1 di luglio pertanto se si tratta di bandi il cui CIG è stato richiesto antecedentemente, legittimamente non prevedono l’AVCPass.

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In materia di offerta economicamente più vantaggiosa l’allegato P del Dpr 207/10 e smi è vincolante? E quanta proporzione resta tra fattori ponderali prezzo e qualità, ovvero al prezzo quanto posso dare come punteggio su cento punti? Il minimo che si può ammettere quanto è?

In materia di offerta economicamente più vantaggiosa l’allegato P del Dpr 207/10 e smi è vincolante? E quanta proporzione resta tra fattori ponderali prezzo e qualità, ovvero al prezzo quanto posso dare come punteggio su cento punti? Il minimo che si può ammettere quanto è?

L’allegato P come potrà verificare anche dalla lettura di un commento allegato non è obbligatorio. Tuttavia, come evidenziato dalla stessa AVCP( oggi ANAC)  in più occasioni qualunque sia la formula adottata deve essere rispettato il rapporto tra il punteggio massimo dell’offerta economica e il punteggio massimo dell’offerta tecnica. Il peso dato alla componente qualitativa ed economica è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante che deve comunque ricercare un equilibrio tra prezzo e qualità. Sarebbe scorretto attribuire al prezzo un peso sproporzionato rispetto alla qualità. A prescindere dalla formula che decida di utilizzare, anche al di fuori di quanto contemplato dall’allegato P, deve garantire sempre la c.d. riparametrazione in modo tale che se l’off economica è pari a 30 punti e l’off tecnica 70 alla migliore offerta sia attribuito il massimo del punteggio previsto nel bando. Le suggerisco di attribuire al prezzo  un peso non inferiore a 30. Naturalmente occorre verificare l’oggetto della gara perché per quanto attiene ad esempio al servizio pulizie l’art. 286 del D.P.R. 207/2010 prevede già che il rapporto prezzo qualità sia 40-60.

La valutazione circa il peso minimo deve essere effettuata sulla base della specificità della singola gara.
La invito a consultare la  determinazione dell’AVCP sull’OEPV che al paragrafo 5.2 affronta la tematica che la riguarda, nonché il quaderno dell’Autorità.
L’allegato P non è obbligatorio e la formula proporzionale inversa sui prezzi è preferibile alla proporzionale diretta sui ribassi.

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Abbiamo partecipato all’apertura delle offerte economiche di una gara indetta in data 17/03/2014, quindi prima della riforma del 26 giugno, e avremmo bisogno di sapere se la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali è causa di esclusione.

Abbiamo partecipato all’apertura delle offerte economiche di una gara indetta in data 17/03/2014, quindi prima della riforma del 26 giugno, e avremmo bisogno di sapere se la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali è causa di esclusione.

Le disposizioni di riferimento sono:

Art. 86 d.lgs. 163/06 comma 3-bis.

Art. 8
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Art. 87 d.lgs. 163/06
Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture .

Il combinato disposto delle due norme (87, comma 4, e 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006 n.d.e.) impone, quindi, ai concorrenti di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la sicurezza(es. visite mediche,  costi per la formazione in materia di sicurezza).

In sostanza si tratta di disposizioni inderogabili per l’importanza che ha la normativa in materia di sicurezza

In allegato trova una sentenza che ricostruisce bene la problematica.

La risposta alla domanda è positiva la mancata indicazione degli oneri di sicurezza è causa di esclusione

La riforma del mese di giugno, D.L. 90/2014 alla quale Lei fa riferimento (in allegato il testo) sarebbe dovuta intervenire sull’art. 82 del codice contratti per eliminare il comma 3-bis che prevede che nella gare da aggiudicarsi secondo il prezzo più basso, lo stesso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Come può verificare dal testo del decreto la norma non è stata modificata e quindi è a tutt’oggi vigente, ma è una problematica parzialmente diversa da quella relativa ai costi per la sicurezza.

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In merito alla revisione dei prezzi prevista dall’art. 115 del codice avrei bisogno di sapere in che modalità e secondo quali tempistiche va presentata la domanda all’Amministrazione interessata e se la prescrizione dei cinque anni (art. 2948 c.c.) parte dall’inizio del secondo anno. Per quanto riguarda la fine del contratto. Il Comune può prorogare la manutenzione con noi? È tenuta a farlo o è a sua discrezione? Se si per quanto tempo? Nel caso non volesse fare una proroga con noi può fare un affidamento diretto ad un’altra azienda in attesa di indire un nuovo bando di gara?

In merito alla revisione dei prezzi prevista dall’art. 115 del codice avrei bisogno di sapere in che modalità e secondo quali tempistiche va presentata la domanda all’Amministrazione interessata e se la prescrizione dei cinque anni (art. 2948 c.c.) parte dall’inizio del secondo anno.

Per quanto riguarda la fine del contratto. Il Comune può prorogare la manutenzione con noi? È tenuta a farlo o è a sua discrezione? Se si per quanto tempo? Nel caso non volesse fare una proroga con noi può fare un affidamento diretto ad un’altra azienda in attesa di indire un nuovo bando di gara?

La revisione dei prezzi, come espressamente contemplato dall’art. 115 del codice appalti, dovrebbe essere disciplinata dal contratto, che avrebbe dovuto contenere apposita clausola. Si tratta, comunque, di una norma imperativa che trova applicazione a prescindere da un’espressa previsione. La richiesta deve essere presentata chiedendo la revisione alla luce del c.d. indice FOI (indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati) oppure rappresentando altra situazione che abbia determinato per l’impresa un aumento dei prezzi. La presentazione della domanda interrompe la prescrizione che secondo la norma di legge inizia a decorre quando il diritto può essere fatto valere, ovvero dall’inizio del secondo anno; tenga conto infatti che per il primo anno la revisione non può essere corrisposta.

Per quanto attiene alla possibilità di proroga l’amministrazione ha il dovere di bandire una gara prima della scadenza del contratto proprio per evitare che vi siano proroghe. L’unica possibilità ex art. 125, comma 10 lett c) del codice é di ricorrere ad un’acquisizione in economia secondo il regolamento dell’amministrazione.

L’affidamento diretto ad altra impresa sarebbe privo di fondamento normativo.

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