Regione Autonoma della Sardegna
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La scrivente Agenzia ha partecipato in qualità di Capofila ad un avviso pubblico. Nella motivazione di esclusione, tuttavia, è scritto che la quota finanziaria della mandataria per la realizzazione del progetto, è inferiore a quella delle mandanti e, quindi non conforme a quanto previsto dall’art. 275 comma 2 del D.P.R. 207/2010. Lo scrivente ha già inviato formale richiesta di chiarimenti in merito; infatti, non è indicato in nessuna parte dell’avviso pubblico che il soggetto presentatore debba sottostare alle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»). Inoltre, a pagina 5 dell’Avviso Beni è presente l’elencazione dettagliata della normativa di riferimento e non si fa alcuna menzione al codice citato. Si specifica, ancora, che nel 2012 lo scrivente ha partecipato con due proposte progettuali ad un altro avviso analogo (analogo a quello in oggetto), entrambe ammesse a valutazione, in una delle quali era Capofila con una quota di budget molto inferiore ai partner. Prima di valutare di fare ricorso gerarchico, vorremmo chiedere un vostro parere circa la motivazione di esclusione. Vorremmo capire, inoltre, se la condizione di cui all’art. 207 del D.P.R. 5 ottobre 2010 (qualora applicabile) sia in grado di determinare un giudizio di esclusione a prescindere dagli altri punti della stessa normativa che potrebbero trovare applicazione.

La scrivente Agenzia ha partecipato in qualità di Capofila ad un avviso pubblico. Nella motivazione di esclusione, tuttavia, è scritto che la quota finanziaria della mandataria per la realizzazione del progetto, è inferiore a quella delle mandanti e, quindi non conforme a quanto previsto dall’art. 275 comma 2 del D.P.R. 207/2010. Lo scrivente ha già inviato formale richiesta di chiarimenti in merito; infatti, non è indicato in nessuna parte dell’avviso pubblico che il soggetto presentatore debba sottostare alle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»). Inoltre, a pagina 5 dell’Avviso Beni è presente l’elencazione dettagliata della normativa di riferimento e non si fa alcuna menzione al codice citato. Si specifica, ancora, che nel 2012 lo scrivente ha partecipato con due proposte progettuali ad un altro avviso analogo (analogo a quello in oggetto), entrambe ammesse a valutazione, in una delle quali era Capofila con una quota di budget molto inferiore ai partner. Prima di valutare di fare ricorso gerarchico, vorremmo chiedere un vostro parere circa la motivazione di esclusione. Vorremmo capire, inoltre, se la condizione di cui all’art. 207 del D.P.R. 5 ottobre 2010 (qualora applicabile) sia in grado di determinare un giudizio di esclusione a prescindere dagli altri punti della stessa normativa che potrebbero trovare applicazione.

L’Avviso pubblico in questione non soggiace alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) né a quella del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010), non avendo la prestazione richiesta le caratteristiche e gli elementi di un appalto di servizi (ancor meno di un appalto di lavori o forniture). Ciò si evince, del resto, dallo stesso Avviso il quale, all’art. 1 “Premessa e riferimenti normativi e amministrativi”, non richiama il D.Lgs. 163/2006 tra la disciplina applicabile, e all’art. 12 prevede che “le determinazioni adottate potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso gerarchico al direttore generale o ricorso al tar, rispettivamente, entro 30 gg o entro 60 gg dalla notificazione della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto” (se fosse stato un appalto i termini per l’impugnazione al TAR sarebbero stati di 30 giorni e non sarebbe stata prevista l’ipotesi di un ricorso gerarchico).

Si aggiunga, inoltre, che nella regolamentazione della partecipazione dei raggruppamenti temporanei, l’Avviso stabilisce che questi ultimi debbano essere costituiti ai sensi dell’art. 37 del Codice dei contratti, senza mai citare o richiamare l’art. 275 del d.p.r. 207/2010 e senza mai specificare che la mandataria dovesse eseguire la prestazione in misura superiore alle mandanti. Si veda, infine, anche l’art. 11 dell’Avviso, il quale non contempla, tra le cause di esclusione, il possesso da parte della mandataria di requisiti inferiori rispetto alle mandanti.

Alla luce di quanto sopra ritengo che l’art. 275 del D.P.R. 207/2010 non debba trovare applicazione al caso di specie.

Per rispondere in maniera precisa al secondo quesito (ossia cosa accadrebbe in caso di effettiva applicazione dell’art. 275) ci sarebbe la necessità di verificare la documentazione  presentata. Ad ogni modo, ciò che conta non è tanto la quota di partecipazione al raggruppamento quanto la quota di esecuzione del servizio, la quale potrebbe essere anche diversa dalla prima. Secondo la giurisprudenza, infatti, può definirsi maggioritaria l’impresa che assuma concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti.

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Primo quesito: considerato quanto stabilito dalla SA nella richiesta di preventivo, la SA potrebbe ritenere valida una dichiarazione resa da un soggetto che non è il legale rappresentate della Società e quindi affidare la fornitura? Secondo quesito: se la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del procuratore fosse considerata valida, si chiede un parere  in merito al possesso, da parte del Dr. Fiorentino, dei poteri per sottoscrivere validamente le predette dichiarazioni? In attesa di un Vs. cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Primo quesito: considerato quanto stabilito dalla SA nella richiesta di preventivo, la SA potrebbe ritenere valida una dichiarazione resa da un soggetto che non è il legale rappresentate della Società e quindi affidare la fornitura?
Secondo quesito: se la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del procuratore fosse considerata valida, si chiede un parere  in merito al possesso, da parte del Dr. Fiorentino, dei poteri per sottoscrivere validamente le predette dichiarazioni?
In attesa di un Vs. cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Con riferimento alla domanda posta Le comunico che il procuratore, come espressamente previsto nella visura camerale, ha il potere di sottoscrivere le dichiarazioni fermo restando che anche il rappresentante legale come da voi richiesto deve effettuare la dichiarazione. Se volete accertare ancora meglio i poteri del procuratore (ma la visura mi sembra abbastanza chiara) dovreste chiedere alla società di trasmettervi  la procura. Per quanto attiene al rappresentante legale della società X appare  il sig. SC***e X Group é socio della stessa.

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Nel corso di un audit di controllo interno ex-post su una procedura di gara per l’affidamento di un servizio (procedura sopra soglia e quindi soggetta agli obblighi di pubblicità di livello sovranazionale) il soggetto verificatore ha rilevato unicamente la carenza di pubblicità relativa al bando di gara e alla relativa aggiudicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture. Alla luce di tale rilievo sopra indicato, il sistema di gestione e controllo in uso presso l’amministrazione prevede che il dirigente responsabile provveda ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad attuare le iniziative necessarie al miglioramento delle procedure di gestione e controllo al fine di affrontarne le cause e di risolvere in particolare, per il futuro, quelle a carattere sistematico. Si fa presente che la procedura di cui trattasi e’ conclusa in tutte le sue fasi e si è già proceduto alla liquidazione del saldo finale. Al riguardo, si rappresenta quanto segue: L’art. 66 c.7 del D.Lgs 163/2006 dispone la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. Tale disposizione, a parere dello scrivente, non si applica al bando di cui trattasi, non essendo in alcun modo riferibile alla realizzazione di “opere di interesse regionale” e pertanto, salva la facoltà per la stazione appaltante di procedere comunque alla pubblicazione su tale sito, la carenza di pubblicità relativa al bando di gara principale e alla relativa aggiudicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture non costituisce alcuna irregolarità procedimentale. Giova, a tal fine, evidenziare che il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 trova applicazione unicamente nei confronti delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale e delle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di interesse regionale, ove l’ambito di applicazione della (abrogata) legge n. 109/1994, come noto, concerne la disciplina delle opere e dei lavori pubblici, intesi come le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, nonché i contratti misti di lavori, forniture e servizi ed i contratti di forniture o di servizi che comprendono lavori solo qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento e comunque ove i lavori non abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto. Per quanto sopra, a parere dello scrivente, la pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture non era dovuta e nessuna iniziativa deve essere posta in essere per il miglioramento delle procedure di gestione e controllo in quanto anche dal controllo eseguito da parte dell’auditor non è emersa alcuna altre irregolarità ne’ in fase di aggiudicazione ne’ in fase di esecuzione. Si chiede cortesemente se tale posizione possa essere ritenuta corretta sulla base della normativa vigente (sostanzialmente invariata a quella in vigore durante la fase di aggiudicazione) o se invece il rilievo sollevato dal verificatore sia effettivamente fondato nel senso di dover considerare applicabile anche a servizi e forniture l’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, interpretando letteralmente le disposizioni del D.Lgs 163/2006.

Nel corso di un audit di controllo interno ex-post su una procedura di gara per l’affidamento di un servizio (procedura sopra soglia e quindi soggetta agli obblighi di pubblicità di livello sovranazionale) il soggetto verificatore ha rilevato unicamente la carenza di pubblicità relativa al bando di gara e alla relativa aggiudicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.

Alla luce di tale rilievo sopra indicato, il sistema di gestione e controllo in uso presso l’amministrazione prevede che il dirigente responsabile provveda ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad attuare le iniziative necessarie al miglioramento delle procedure di gestione e controllo al fine di affrontarne le cause e di risolvere in particolare, per il futuro, quelle a carattere sistematico.

Si fa presente che la procedura di cui trattasi e’ conclusa in tutte le sue fasi e si è già proceduto alla liquidazione del saldo finale.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

L’art. 66 c.7 del D.Lgs 163/2006 dispone la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

Tale disposizione, a parere dello scrivente, non si applica al bando di cui trattasi, non essendo in alcun modo riferibile alla realizzazione di “opere di interesse regionale” e pertanto, salva la facoltà per la stazione appaltante di procedere comunque alla pubblicazione su tale sito, la carenza di pubblicità relativa al bando di gara principale e alla relativa aggiudicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture non costituisce alcuna irregolarità procedimentale. Giova, a tal fine, evidenziare che il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 trova applicazione unicamente nei confronti delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale e delle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di interesse regionale, ove l’ambito di applicazione della (abrogata) legge n. 109/1994, come noto, concerne la disciplina delle opere e dei lavori pubblici, intesi come le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, nonché i contratti misti di lavori, forniture e servizi ed i contratti di forniture o di servizi che comprendono lavori solo qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento e comunque ove i lavori non abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto.

Per quanto sopra, a parere dello scrivente, la pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture non era dovuta e nessuna iniziativa deve essere posta in essere per il miglioramento delle procedure di gestione e controllo in quanto anche dal controllo eseguito da parte dell’auditor non è emersa alcuna altre irregolarità ne’ in fase di aggiudicazione ne’ in fase di esecuzione.

Si chiede cortesemente se tale posizione possa essere ritenuta corretta sulla base della normativa vigente (sostanzialmente invariata a quella in vigore durante la fase di aggiudicazione) o se invece il rilievo sollevato dal verificatore sia effettivamente fondato nel senso di dover considerare applicabile anche a servizi e forniture l’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, interpretando letteralmente le disposizioni del D.Lgs 163/2006.

Il caso citato ricade in una prassi ormai consolidata a livello nazionale che, come dalla giustificazione da Lei presentata, segue quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20 il quale stabilisce, in sintesi, che i bandi di lavori di interesse regionale debbano essere pubblicati sul sito regionale di riferimento.

Tale prassi è inoltre maturata anche a seguito dell’ulteriore comunicato del Ministero infrastrutture risalente al novembre 2006, con il quale si precisava  che i bandi aventi ad oggetto beni e servizi dovessero essere pubblicati sul sito dello stesso dicastero,  secondo le procedure ed al verificarsi dei presupposti richiesti per la pubblicazione dei bandi di appalti di lavori pubblici.

A partire da tale comunicato quindi, le pubbliche amministrazioni regionali, come nel caso citato, hanno dato il via alla prassi ormai assodata e giustificata da più parti, consistente nella pubblicazione del bando dei lavori, forniture e servizi di interesse regionale esclusivamente nel proprio sito (in luogo di quello ministeriale).

Pur avendo trovato una possibile giustificazione al proprio operato, si richiama tuttavia l’attenzione a un’ulteriore lettura sui comportamenti futuri da tenere.

L’art.66, comma 7 del D.lgs. 163/2006 stabilisce che “Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati ……. Sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, ……, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e …….” Quindi individuando strumenti specifici tra i quali oltre al proprio profilo committente c’è il sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture.

Con un ulteriore comunicato, il Ministero delle Infrastrutture ha inoltre chiarito quanto segue:

In attuazione del principio di semplificazione, una delle principali novità consiste nel mettere a disposizione dell’utenza un unico portale di riferimento, in linea con le esigenze delle pubbliche amministrazione: uno strumento ed un supporto creato ad hoc per meglio orientarsi nella materia dei contratti pubblici.

Il Servizio, articolato a livello statale e regionale, è attivato in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Itaca (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale).

Partendo proprio dai principi di semplificazione e trasparenza, in particolar modo con riferimento ai finanziamenti comunitari  e ai controlli di tipo amministrativo a loro connessi, si suggerisce per il futuro di pubblicare anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture oltre che sul sito regionale.

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Buongiorno, volevo sapere se è possibile per una impresa operante nel settore edilizio relativamente a lavori di costruzione, manutenzione, ristrutturazione e restauro, iscriversi al ME.PA o SARDEGNA CAT e avere quindi la possibilità di essere invitati o contattati dalla pubblica amministrazione per l’esecuzione di tali servizi.

Buongiorno, volevo sapere se è possibile per una impresa operante nel settore edilizio relativamente a lavori di costruzione, manutenzione, ristrutturazione e restauro, iscriversi al ME.PA o SARDEGNA CAT e avere quindi la possibilità di essere invitati o contattati dalla pubblica amministrazione per l’esecuzione di tali servizi.

Non è ancora possibile iscriversi per i lavori da lei citati nelle categorie del MEPA. Tuttavia è in corso una modifica del sistema di abilitazione per cui (senza ancora una data precisa di riferimento) sarà possibile iscrivere anche articoli non presenti.

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Stiamo costituendo un A.T.I. tra due imprese sarde per poter partecipare ad una gara per l’esecuzione dell’intervento di Progettazione esecutiva. Entrambe le imprese non sono qualificate SOA per la progettazione, pertanto verrà dato incarico ad un professionista esterno per l’espletamento della progettazione esecutiva. Le nostre imprese, entrambe certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit. del DPR 207/2010, secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste. In data 14 luglio la Invitalia S.p.A. ha pubblicato una serie di chiarimenti (al momento 32, vedi allegati) dove si evince che non verranno accettate Imprese singole o ATI in possesso di qualificazione OG11 in quanto ritengono che la categoria OG11 non assorba le categorie specialistiche, disposto in applicazione della lex specialis, laddove impone, a pena di esclusione, la qualificazione in categoria OS3 e OS30. Questa formulazione restrittiva del bando, non contemplata nel DPR 207/2010, pregiudica la nostra partecipazione al bando in oggetto. A tal proposito (vedi parere AVCP 27 del 13/03/2013 allegato) l’autorità ritiene che: Invero, l’art. 79, comma 16 (secondo periodo), del suddetto Regolamento DPR 207/2010, con previsione innovativa rispetto alla previgente disciplina in tema di qualificazione, dispone che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta. Si tratta, con evidenza, di una norma regolamentare cogente ed immediatamente applicabile alle procedura avviate dopo la sua entrata in vigore, che è destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11 attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva. La disposizione contenuta nell’art. 79, comma 16, del D.P.R. n .207/2010 non è applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit., secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste. Ne consegue che solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando. Tutto ciò premesso Vorremo sapere se condividete il nostro punto di vista, e, qualora avessimo ragione, come comportarci per far valere i nostri diritti. Certi di un vostro sollecito intervento, la gara deve essere consegnata a Roma entro le 10:00 del 25 luglio, restiamo in attesa delle Vs. considerazione in merito.

Stiamo costituendo un A.T.I. tra due imprese sarde per poter partecipare ad una gara per l’esecuzione dell’intervento di Progettazione esecutiva. Entrambe le imprese non sono qualificate SOA per la progettazione, pertanto verrà dato incarico ad un professionista esterno per l’espletamento della progettazione esecutiva. Le nostre imprese, entrambe certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit. del DPR 207/2010, secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste. In data 14 luglio la Invitalia S.p.A. ha pubblicato una serie di chiarimenti (al momento 32, vedi allegati) dove si evince che non verranno accettate Imprese singole o ATI in possesso di qualificazione OG11 in quanto ritengono che la categoria OG11 non assorba le categorie specialistiche, disposto in applicazione della lex specialis, laddove impone, a pena di esclusione, la qualificazione in categoria OS3 e OS30.

Questa formulazione restrittiva del bando, non contemplata nel DPR 207/2010, pregiudica la nostra partecipazione al bando in oggetto. A tal proposito (vedi parere AVCP 27 del 13/03/2013 allegato) l’autorità ritiene che:

Invero, l’art. 79, comma 16 (secondo periodo), del suddetto Regolamento DPR 207/2010, con previsione innovativa rispetto alla previgente disciplina in tema di qualificazione, dispone che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta. Si tratta, con evidenza, di una norma regolamentare cogente ed immediatamente applicabile alle procedura avviate dopo la sua entrata in vigore, che è destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11 attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva.

La disposizione contenuta nell’art. 79, comma 16, del D.P.R. n .207/2010 non è applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit., secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste.

Ne consegue che solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando.

Tutto ciò premesso

Vorremo sapere se condividete il nostro punto di vista, e, qualora avessimo ragione, come comportarci per far valere i nostri diritti.

Certi di un vostro sollecito intervento, la gara deve essere consegnata a Roma entro le 10:00 del 25 luglio, restiamo in attesa delle Vs. considerazione in merito.

Non possiamo che confermarLe quanto affermato dall’AVCP e dalla giurisprudenza. Le suggerisco di riproporre immediatamente il quesito alla stazione appaltante allegando il parere dell’AVCP (ANAC) e la sentenza allegata, evidenziando che in caso di mancato accoglimento procederà in sede di precontenzioso dinanzi all’Avcp.

Di seguito la massima della sentenza.

T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 18/10/2012, n. 374
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – Contratti e forme di contrattazione

Il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 in quella generale OG11 sancito, a prescindere da qualsiasi previsione della lex specialis, dall’art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/2012, trova applicazione solo alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione dallo stesso art. 79, e non anche in relazione a quelle emesse sotto il vigore del D.P.R. n. 34/2000.

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