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PRIMO QUESITO: COMMISSIONE È legittimo che della commissione faccia parte il funzionario responsabile del servizio che ha preparato la gara d’appalto? La commissione di gara deve essere composta da personale esperto. È legittimo avere una commissione per la valutazione di un servizio di assistenza domiciliare agli anziani composta da tre impiegati comunali non appartenenti al settore specifico dell’oggetto di appalto? SECONDO QUESITO: PARTECIPANTI ALLA GARA È legittima la partecipazione di un consorzio e in contemporanea delle sue consorziate? Che documentazione devono presentare i due partecipanti nel caso sia ammessa la partecipazione?

PRIMO QUESITO: COMMISSIONE
È legittimo che della commissione faccia parte il funzionario responsabile del servizio che ha preparato la gara d’appalto? La commissione di gara deve essere composta da personale esperto. È legittimo avere una commissione per la valutazione di un servizio di assistenza domiciliare agli anziani composta da tre impiegati comunali non appartenenti al settore specifico dell’oggetto di appalto?

SECONDO QUESITO: PARTECIPANTI ALLA GARA
È legittima la partecipazione di un consorzio e in contemporanea delle sue consorziate? Che documentazione devono presentare i due partecipanti nel caso sia ammessa la partecipazione?

Il servizio in oggetto è riconducibile ai servizi di cui all’allegato IIB D.Lgs. 163/2006.
Per i servizi contemplati dall’allegato IIB al D. Lgs. 163/2006, l’art. 20, comma 1, prevede che “L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).” Si applica, inoltre, l’art. 27 D.Lgs. 163/2006, il quale, al primo comma, stabilisce che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto”.
Come si può notare, l’aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto i servizi di cui all’Allegato IIB non soggiace alla disciplina dettata dal Codice dei Contratti, ad eccezione delle disposizioni espressamente richiamate e di quelle che costituiscono attuazione dei principi generali elencati dall’art. 27.
Il problema interpretativo più arduo da sciogliere diventa, quindi, quello di accertare se una disposizione o un istituto contemplati dal Codice dei Contratti Pubblici costituisca o meno attuazione dei principi generali richiamati dall’art. 27 cit., anche alla luce dei vincoli che l’Amministrazione si pone con il bando e il disciplinare di gara, lex specialis della procedura.
Ciò premesso, in riferimento ai Vs. quesiti si può osservare quanto segue.
COMMISSIONE
a. Come chiarito dalla Comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 23 giugno 2006, relativa agli appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle “direttive appalti pubblici”, i principi cardine del diritto comunitario, (riportati agli artt. 27 e 2 del Codice) devono trovare applicazione per qualunque tipologia di contratto pubblico.
Fermo restando pertanto l’obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare i principi esplicitati all’art.27 del Codice, ci si domanda se l’art. 84 comma 4, relativo alla composizione della Commissione di gara e che dispone che “i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” possa farsi rientrare tra i principi cardine del diritto comunitario, e quindi applicabile anche ai contratti esclusi, o meno.
L’indirizzo giurisprudenziale costante sembra andare nel senso di escludere l’esistenza di una norma di natura imperativa ed inderogabile, tanto a livello nazionale, quanto a livello comunitario, che imponga alle pubbliche amministrazioni, per i contratti relativi ai servizi di cui all’allegato II B, le modalità e i tempi di nomina delle Commissioni di gara come indicate nell’art. 84 del Codice dei contratti pubblici. In tal senso si sono espressi recentemente tanto il TAR Friuli Venezia Giulia nella sentenza n. 178 del 24/03/2011 quanto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5593 del 18/09/2009.
Qualora le modalità di composizione delle commissioni fossero disciplinate dal regolamento comunale sui contratti, per il Consiglio di Stato “l’individuazione preventiva nel regolamento interno dei contratti dell’ente delle modalità di composizione delle Commissioni di gara per qualunque procedura di evidenza pubblica costituisce già di per sé una garanzia di rispetto formale e sostanziale dei principi di imparzialità e trasparenza” (sentenza n. 7265 del 01/10/2010). Secondo tale indirizzo, dunque, nel caso di appalti di servizi di cui all’allegato II B i principi comunitari dell’imparzialità e della trasparenza verrebbero garantiti dalla semplice determinazione, nel regolamento interno dell’ente, di modalità di costituzione delle Commissioni di gara rispettose dei principi di cui agli artt. 27 e 2 del Codice dei contratti pubblici.
PARTECIPANTI ALLA GARA
L’art. 37, comma VII, D.Lgs. 163/2006, dispone che “i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale”. Per i consorzi stabili provvede in modo analogo l’art 36, comma V. In ogni caso, occorre tenere presente, sul punto, anche l’art. 38, lett. m quater, che m-quater) che prevede l’esclusione per coloro che “si trovino, rispetto a d un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

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La mancanza di specificazione degli “oneri aziendali di sicurezza” in fase di offerta è motivo di esclusione inderogabile dalla gara, oppure la stazione appaltante può richiedere un’integrazione all’offerta?

La mancanza di specificazione degli “oneri aziendali di sicurezza” in fase di offerta è motivo di esclusione inderogabile dalla gara, oppure la stazione appaltante può richiedere un’integrazione all’offerta?

Gli oneri della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture – devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421). Le imprese partecipanti, pertanto, devono includere necessariamente nella loro offerta sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nell’esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante), sia gli altri oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali) la cui misura può variare in relazione al contenuto dell’offerta economica, trattandosi di costi il cui ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell’offerta (T.A.R. Lazio Roma, sez. II-ter, 7 gennaio 2013, n. 66; Consiglio di Stato, sez. III ,19 gennaio, 2012 n. 212). Tale onere discende dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006.
Tali previsioni rivestono senz’altro carattere imperativo in ragione degli interessi di ordine pubblico ad esse sottese, in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 gennaio, 2013 n. 56; Consiglio di Stato, sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1172; sez. III, 20 dicembre 2011, n. 6677). Pertanto, la giurisprudenza prevalente riteneva che la mancanza di una specifica previsione sul punto nell’ambito della lex specialis non giustificasse la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, e ciò per il fondamentale rilievo del carattere immediatamente precettivo delle norme di legge sopra richiamate, che prescrivono di esibire distintamente tali costi, in quanto tali idonee a eterointegrare la legge speciale della singola gara (ai sensi dell’art. 1374 del c.c.) e ad imporre, in caso di loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura (Consiglio di Stato, sez. III, 28 agosto 2012, n. 4622).
Conseguentemente, per tale orientamento, anche in difetto di una comminatoria espressa nella disciplina speciale di gara, l’inosservanza della prescrizione che impone l’indicazione preventiva dei costi di sicurezza aziendali implica la sanzione dell’esclusione, in quanto rende l’offerta incompleta in ordine ad un elemento essenziale di essa, impedendo alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa (Consiglio di Stato, sez. III, 2 dicembre 2011, n. 6380). Né, al riguardo, potrebbe invocarsi il dovere di soccorso ex art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché l’omessa specificazione degli oneri di sicurezza in questione configura un’ipotesi di “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice” idoneo a determinare “incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta” per difetto di un elemento essenziale di quest’ultima (T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 5 aprile, 2013; T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 gennaio 2012, n. 23).
Tuttavia, non infrequentemente accade che il vizio di origine dell´omessa indicazione da parte del concorrente alla procedura di gara dei propri oneri di sicurezza è in buona parte imputabile alla stazione appaltante che non ha distinto i costi nella redazione del bando.
Per tali ipotesi si registrano recenti orientamenti giurisprudenziali diversi diretti in alcuni casi a sancire la radicale ed immediata esclusione dalla gara in altri invece tale esclusione è possibile solamente all’esito – negativo – di una verifica più ampia sulla serietà e sulla sostenibilità dell’offerta economica nel suo insieme.
Secondo tale indirizzo, la mancata, specifica, indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro in assenza di previsione espressa del relativo obbligo nelle disposizione contenute nel bando, non comporta l’esclusione automatica del concorrente ma pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di una verifica più puntuale, e meglio argomentata, sulla congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta economica.
In proposito, si richiama la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3706 del 10 luglio 2013.
In tale arresto si dà atto che la costante giurisprudenza, in virtù del combinato disposto dell’articolo 87, comma 4, e articolo 86, comma 3-bis, ha affermato che la mancanza di una specifica previsione sul tema nella lex specialis non toglie che la norma primaria, immediatamente precettiva ed idonea a integrare le regole procedurali, imponga agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza.
Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 3565 del 3 luglio 2013.
Sussisterebbe, dunque, l’obbligo per le partecipanti, all’atto della formulazione dell’offerta, di indicare gli oneri economici che si stima di dover sostenere per adempiere agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare la congruità e l’attendibilità dell’importo con le reali esigenze richieste per la sicurezza.
Di modo che nella lex specialis di gara non sussisterebbe la necessità di individuare ed esplicitare puntualmente e separatamente i costi della sicurezza.
In altri termini, secondo l’indirizzo prevalente, l’omessa specifica previsione sul tema in seno alla lex specialis non è idonea a rimuovere il chiaro ed ineludibile onere imposto dal codice dei contratti pubblici che, pertanto, integra le regole procedurali, imponendo agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza.
Con la conseguenza che l’omissione di tali prescrizioni, previste dagli articoli 86 e 87, comma 4, del d.lgs. 163/2006 e dall’articolo 26, comma 6, del d.lgs. 81/2008, rende l’offerta incompleta e come tale, già di per se, suscettibile di esclusione, a prescindere che tale sanzione sia prevista nella disciplina speciale di gara.
Inoltre, poiché la medesima indicazione riguarda l’offerta, non può essere consentita l’integrazione mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante, ex articolo 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163/2006, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
Di diverso avviso i giudici amministrativi del supremo consesso amministrativo nella sentenza n. 3706 del 10 luglio 2013 in questione.
Il Collegio ha optato per una soluzione meno rigorosa da applicarsi al caso in cui il vizio di origine sia imputabile alla stazione appaltante che, nella redazione del bando di gara, non abbia distinto i due oneri soggetti a ribasso, ovvero quelli finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel Duvri) e gli oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte.
In assenza di una espressa previsione in tal senso nel bando di gara, secondo i giudici amministrativi, l’omissione del concorrente non comporta per ciò solo la radicale ed immediata esclusione dalla gara, ma impone alla stazione appaltante una verifica più ampia sulla serietà e sulla sostenibilità dell’offerta economica nel suo insieme.
Spetterà, dunque, alla stazione appaltante, valutare la congruità dell’offerta economica, con particolare riferimento ai costi interni della sicurezza connessi all’esecuzione dell’appalto.
Solo l’esito negativo di tale verifica comporterà l’esclusione dalla gara.
Alla luce di quanto sopra esposto e della lex specialis trasmessaci in allegato parrebbe che la questione non si ponga, poiché nella stessa lex specialis è specificamente richiesta, a pena di esclusione, l’indicazione degli oneri di sicurezza.

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L’azienda X ha partecipato alla gara di appalto del Comune X. È stato utilizzato l’avvalimento di un’impresa iscritta alla categoria OG2 (cat. prevalente) ma l’azienda è stata esclusa poiché nel Certificato di Iscrizione alla Camera di commercio non è indicata la categoria di “Restauro di Opere soggette a Tutela” anche se l’ unica attività indicata è COSTRUZIONI EDILI. Essendosi avvalsi di un’altra impresa iscritta a questa categoria si può essere comunque essere esclusi?

L’azienda X ha partecipato alla gara di appalto del Comune X. È stato utilizzato l’avvalimento di un’impresa iscritta alla categoria OG2 (cat. prevalente) ma l’azienda è stata esclusa poiché nel Certificato di Iscrizione alla Camera di commercio non è indicata la categoria di “Restauro di Opere soggette a Tutela” anche se l’ unica attività indicata è COSTRUZIONI EDILI. Essendosi avvalsi di un’altra impresa iscritta a questa categoria si può essere comunque essere esclusi?

L’avvalimento consiste, in estrema sintesi, nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.Con riguardo al requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio, si tratta di un requisito cd. “soggettivo”.
I requisiti soggettivi sono preordinati a garantire all’amministrazione appaltante l’affidabilità dell’esecutore, tra questi si ricordano i requisiti di carattere generale, la qualità aziendale, l’iscrizione alla camera di commercio ed ad albi, etc.
La possibilità di dimostrare con l’avvalimento il possesso di requisiti di carattere soggettivo è stata recente affrontata in una significativa sentenza del Consiglio di Stato, che dalla lettura dell’articolo 49 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici, ha dedotto l’inesistenza di limiti ai requisiti che possono essere oggetto di avvalimento (cfr. Sez. III, n. 2344 del 18 aprile 2011).
Rimangono esclusi i requisiti generali (previsti dall’art. 38, del codice dei contratti) che devono essere posseduti in proprio dall’operatore economico ausiliato e dall’impresa ausiliaria; ai sensi del comma 2, lett. c), del citato art. 49.
L’avvalimento dei requisiti di natura soggettiva parrebbe coerente con l’obiettivo principale della norma che vuole incentivare la concorrenza ed agevolare l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti attraverso l’impiego di requisiti prestati da altri soggetti.
Come evidenziato nella stessa sentenza in commento, l’allargamento ai requisiti soggettivi deve essere, tuttavia, controbilanciato da una concezione operativa e sostanzialista dell’istituto dell’avvalimento.
In tal modo, si evita che l’avvalimento diventi una generica garanzia di esecuzione dell’appalto prestata da parte di un operatore economico diverso dal concorrente e si scongiura la possibilità di distorcere “l’istituto […] per piegarlo ad una logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara” (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 2-2-2011 n. 644).
L’avvalimento dei requisiti soggettivi appare coerente con l’istituto in generale che si basa proprio sulla possibilità di eseguire un appalto con le risorse di un terzo e che portato ad una conseguenza estrema può comportare la messa a disposizione dell’intera organizzazione aziendale.
D’altro canto, sotto un profilo sostanziale, secondo taluni non si rinviene nell’orientamento esposto alcun pericolo per la stazione appaltante che può contare oltre che sulla responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria, anche sulla corretta esecuzione del contratto da parte di un’organizzazione professionalmente qualificata, ancorché l’impresa ausiliata possa apparire un mero centro d’imputazione di rapporti giuridici e di coordinamento delle prestazioni svolte.
A questo punto, si pone il problema di individuare quali requisiti possano essere suscettibili di avvalimento e quali no in un quadro assiologico quale quello descritto nelle righe che precedono.
In conformità a quanto previsto nella disciplina comunitaria (art. 44 della direttiva n. 2004/18) non è possibile individuare a priori i requisiti di cui non si può avvalere un soggetto ai fini della partecipazione alle gare di appalto, siano essi requisiti oggettivati in elementi materiali o soggettivi.
Entrando nel merito dei singoli requisiti, anche chi aderisce all’approccio sostanzialista prima evidenziato, ritiene che non possano costituire oggetto di avvalimento quei requisiti che, essendo inscindibili dal soggetto, devono ritenersi personalissimi.
In tale ottica si ritiene che il requisito di iscrizione alla camera di commercio sia un requisito personalissimo in quanto attiene all’idoneità professionale, che avendo un carattere personale e incedibile deve essere posseduto in proprio dal soggetto che contrae con la pubblica amministrazione.
Al contrario, tale motivazione non sussiste qualora si richieda l’iscrizione con riferimento alla prestazione oggetto dell’appalto, in quanto tale possibilità, oltre a non essere prevista dal codice, pone ingiustificati limiti all’avvalimento.
Secondo talaltri un’interpretazione estensiva dell’art 49, co. 1, del Codice (secondo il quale “l’avvalimento è consentito esclusivamente per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo”) atta a ricomprendere tra i requisiti oggetto di avvalimento anche quelli di natura strettamente personale, quali i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del Codice (quale l’iscrizione in albi o nella Camera di Commercio), esporrebbe la stazione appaltante al rischio di contrattare con operatori economici che si configurano come meri centri di coordinamento di risorse altrui, non aventi alcun legame col mercato oggetto dell’appalto. La tesi trova fondamento nella considerazione per cui anche negli standard della Commissione UE i requisiti di cui all’art. 39 si collocano in una parte distinta del Bando di gara, rispetto ai requisiti cd speciali di natura tecnica  ed economica. Quanto precede appare in linea con la recente giurisprudenza che sembra escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 49 i requisiti di cui all’art. 39 del Codice (Cons. St., III, 15 novembre 2011, n. 6040). Del resto è stato anche precisato che “l’
istituto dell’avvalimento (…) non può consentire surroga in toto nei requisiti attinenti allo status dell’imprenditore che partecipa alla gara, ma opera, sul piano dell’esecuzione dei lavori o del servizio, agli effetti dell’integrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo” (Cons. St., V, 9 ottobre 2007, n. 5271).
Merita di essere riportato un passaggio di una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. St., IV, 05/11/2012, n. 5595).
“La disciplina dell’art. 49 del Codice Appalti, in coerenza con la giurisprudenza e la normativa comunitaria, non pone alcuna limitazione all’avvalimento, stabilendo che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, purché vi sia, in positivo, un’adeguata prova della disponibilità dei requisiti prestati, dimostrando all’Amministrazione aggiudicatrice che l’impresa concorrente disporrà dei mezzi necessari.
Fanno eccezione a questa portata generale dell’istituto i requisiti strettamente personali, come quelli di carattere generale ai sensi dell’art. 38 del Codice appalti (cd. requisiti di idoneità morale), così come quelli soggettivi di carattere personale, individuati nell’art. 39 del medesimo Codice (cd. requisiti professionali).
Tali requisiti, infatti, non sono attinenti all’impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l’obiettiva qualità dell’adempimento; essi, invece, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità (professionale) del concorrente (quindi non dell’impresa ma dell’imprenditore) a partecipare alla gara d’appalto e ad essere, quindi, contraente con la Pubblica Amministrazione.
Pertanto, secondo il Collegio, è per una ragione logica, prima ancora che giuridica, che devono ritenersi insuscettibili di avvalimento i requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del Codice degli appalti, trattandosi, si ribadisce, di requisiti di onorabilità, moralità e professionalità intrinsecamente legati al soggetto concorrente alla gara e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione.
Peraltro, osserva il Collegio, poiché nell’avvalimento l’operazione economica complessiva si compone di un contratto tra impresa ausiliata ed impresa ausiliaria, di una dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria e di un contratto di appalto, manifestandosi, dunque, quale collegamento negoziale composto da un susseguirsi di schemi contrattuali inscindibilmente connessi, è evidente che l’oggetto dell’impegno negoziale dell’impresa ausiliata con cui essa trasferisce il requisito mancante in capo all’impresa partecipante, deve essere non solo lecito e determinato (o determinabile), ma anche possibile ex art. 1346 c.c.
In presenza di requisiti strettamente personali, dunque, l’oggetto di un eventuale contratto di avvalimento non può ritenersi giuridicamente possibile, in quanto non deducibile quale prestazione ai sensi degli art. 1173 e 1321 c.c.
Il Collegio osserva, peraltro, che in astratto gli schemi contrattuali che compongono l’operazione economica delineata dal citato art. 49 possono avere ad oggetto sia requisiti materiali (mezzi, attrezzature, forza lavoro), sia requisiti immateriali (capacità economica-finanziaria, fatturato, attestazione SOA e, secondo un filone prevalente nella giurisprudenza di questo Consiglio, anche le certificazioni di qualità).
Nell’ipotesi di conferimento di requisiti materiali l’impresa avvalsa si priva (nei limiti delle prestazioni necessarie ad eseguire il contratto da affidare con gara) effettivamente dei mezzi prestati a favore dell’impresa concorrente; nell’ipotesi, invece, in cui si conferiscano (rectius: si prestino) requisiti immateriali si dovrà comunque confezionare un contratto idoneo a determinare una sorta di “traditio simbolica” di tali requisiti dall’impresa ausiliaria a quella ausiliata partecipante alla gara d’appalto (ad es., ricorrendo all’affitto di azienda o di ramo di azienda).
Il tratto comune è rappresentato, come detto, dal fatto che il prestito dei requisiti riguarda i requisiti dell’impresa e non quelli dell’imprenditore, che sono insuscettibili di trasferimento anche in forma simbolica, trattandosi di requisiti soggettivamente indefettibili di cui il possessore non può, neppure in modo circostanziato e eposodico, privarsi e, di conseguenza, non possono nemmeno essere dedotti quali oggetto di “possibile” prestazione contrattuale, come si deve ribadire.
Peraltro, si deve aggiungere ad abundantiam che anche il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici) conferma tale interpretazione: l’art. 88, comma 5, dedicato al contratto di avvalimento in gara e alla qualificazione mediante avvalimento, prevede espressamente, infatti, che l’impresa ausiliata per conseguire la qualificazione di cui all’art. 50 del codice, deve possedere i requisiti di cui all’art. 78 in proprio.
I requisiti di cui all’art. 78 che l’impresa deve possedere in proprio sono i requisiti d’ordine generale che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, sono quelli previsti dagli articoli 38, comma 1, e 39 commi 1 e 2, del Codice appalti.
Conclusivamente, alla luce del complesso delle argomentazioni svolte, poiché l’attuale appellante, in base al certificato camerale in atti, risulta essere munito di iscrizione camerale con riferimento alla “installazione, manutenzione, riparazioni di impianti elettrici e similia”, mentre è carente di iscrizione per i servizi di manutenzione immobili e di manutenzione del verde e per i servizi cimiteriali, oggetto della concessione in esame, ex art. II.1.3 del bando, e poiché tale requisito, richiesto a pena di esclusione, non può essere oggetto di avvalimento…”.
In una recente decisione della AVCP, si legge “In merito all’avvalimento del requisito dell’iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A., in questa sede non si può che ribadire quanto già rappresentato all’Autorità nella Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012, con cui ha affermato che la mancata iscrizione al registro delle imprese tenuto presso le CCIAA non possa essere supplita tramite l’iscrizione di altra impresa “attesa la natura squisitamente soggettiva dell’adempimento richiesto dalla norma”. Tale conclusione poggia sulla premessa che i requisiti di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006, “inerendo alla disciplina pubblica delle attività economiche ed essendo connotati da un alto grado di soggettività, configurino uno status” e, pertanto, non possono essere oggetto di avvalimento.
A ciò aggiungasi che l’iscrizione al Registro delle Imprese è da considerarsi infungibile non solo in quanto prescritta per tutte le imprese esercenti un’attività commerciale in relazione alla nozione di imprenditore, di cui all’art. 2083 c.c., ma anche perché essa deve essere riferita all’attività oggetto del contratto. Infatti, l’iscrizione a detto registro, per una determinata attività, caratterizza l’imprenditore sotto il profilo della sua professionalità ovvero dell’idoneità soggettiva a concorrere alla procedura di affidamento e ad essere contraente della pubblica amministrazione. In tal senso, si è espresso anche il Consiglio di Stato in relazione alla fattispecie della carenza d’iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria di servizi oggetto di gara, che ha affermato che tanto i requisiti materiali che quelli immateriali possono essere oggetto di avvalimento purché si tratti di requisiti dell’impresa e non  dell’imprenditore, essendo questi ultimi “insuscettibili di trasferimento anche in forma simbolica, trattandosi di requisiti soggettivamente indefettibili di cui il possessore non può, neppure in modo circostanziato ed episodico, privarsi e, di conseguenza, non possono nemmeno essere dedotti quali oggetto di “possibile” prestazione contrattuale” (Cons. St., IV, 05/11/2012, n. 5595)”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e al netto di ulteriori approfondimenti documentali, l’esclusione parrebbe legittima.

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Il Comune X invita via MEPA l’azienda Y a presentare offerta per una gara imponendo l’obbligo alla ditta partecipante di  tenere un magazzino nel territorio comunale. Ciò è lecito o può essere oggetto di contestazione?

Il Comune X invita via MEPA l’azienda Y a presentare offerta per una gara imponendo l’obbligo alla ditta partecipante di  tenere un magazzino nel territorio comunale. Ciò è lecito o può essere oggetto di contestazione?

In proposito occorre richiamare, preliminarmente l’art. 69 del Codice dei contratti pubblici – dettato in recepimento dell’art. 26 della direttiva 2004/18/CE e dell’art. 38 della Direttiva 2004/17/CE (del  medesimo tenore) – ai sensi del quale “1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano  compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza  bando, o nel capitolato d’oneri. 2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. 3. La stazione appaltante che  prevede tali condizioni particolari può comunicarle all’Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario.  Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. 4. In sede di offerta  gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per  l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari”. La disposizione de qua consente, dunque, alle stazioni appaltanti di  prevedere particolari condizioni per l’esecuzione del contratto, opportunamente indicate nel bando di gara, nella lettera d’invito o nel capitolato d’oneri e  purché compatibili con il diritto comunitario ed in particolare con i principi  di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al riguardo, il 33 considerando della direttiva 2004/18/CE precisa che tale compatibilità si configura “a condizione che [tali clausole] non siano,  direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di  gara o nel capitolato d’oneri”. Le stazioni appaltanti devono  quindi effettuare un’attenta valutazione della conformità delle condizioni  particolari di esecuzione ai principi del Trattato UE, concernenti la libera  circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi di cui agli  articoli 28-30 e 43-55, con lo scopo di evitare discriminazioni, dirette o  indirette, nei confronti di offerenti degli altri Stati membri.
Valutata alla stregua dei suesposti principi, la clausola di cui al quesito – che, attenendo alle condizioni particolari di esecuzione della prestazione e non ai requisiti di partecipazione, parrebbe non limitare la partecipazione dei concorrenti alla gara e non operare alcuna discriminazione – la stessa appare legittima. Non sembrerebbero ipotizzarsi, nel caso di specie, illegittime limitazioni alla par condicio dei concorrenti e al principio della libera concorrenza e non discriminazione. Tanto più ove la scelta dell’Amministrazione di esigere un magazzino ove collocare determinate componenti hardware finalizzati alla più efficiente erogazione del servizio di manutenzione non appaia illogica o irrazionale. In proposito, si può richiamare un recente arresto giurisprudenziale del TAR Lombardia, il quale ha precisato che “Appare, infine, in contrasto con il principio comunitario di non discriminazione, l’aver selezionato le imprese che abbiano una sede più vicina al cantiere, posto che, come più volte affermato dalla giurisprudenza comunitaria ed interna, la presenza di una sede operativa vicina al cantiere può formare oggetto di una prescrizione contrattuale, ma non può essere un criterio di selezione, ostandovi il principio della libertà di stabilimento” (TAR Lombardia 06/12/2012, n. 2941).

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Con riferimento all’applicazione della norma n. 207, art. 4, c. 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, si richiede se la stessa debba essere applicata anche ai Contratti di cui all’Allegato IIB del D. Lgs 163/2006.

Con riferimento all’applicazione della norma n. 207, art. 4, c. 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, si richiede se la stessa debba essere applicata anche ai Contratti di cui all’Allegato IIB del D. Lgs 163/2006.

Occorre premettere chel’AVCP, intervenendo con un parere reso in esito al procedimento ex art. 4 del Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici, ha dimostrato che, la questione sollevata presenta aspetti di problematica interpretazione.
Ciò perché l’art. 20 del Codice, rubricato “Appalti di servizi elencati nell’allegato IIB”, stabilendo, al comma 1, che “L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)”, ha affidato all’interprete l’oneroso compito di individuare quali disposizioni del Codice vadano applicate o meno alle procedure di aggiudicazione dei servizi contemplati dall’allegato IIB.
Tale interpretazione deve essere condotta alla luce del principio generale sancito dall’art. 27 del Codice, il quale dispone che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto. L’affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.
2. Si applica altresì l’articolo 2, commi 2, 3 e 4″.
Alla luce di tali disposizioni generali, La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi, talvolta in modo contraddittorio, sull’applicazione o meno di diversi istituti contemplati dal Codice degli Appalti ai servizi elencati nell’allegato IIB”.
Ragion per cui non deve sorprendere che, in subiecta materia, possano emergere interpretazioni differenti.
Ciò nondimeno, la risposta alla Vs. richiesta, può trarsi dal parere dell’AVCP da Voi richiamato, il quale correttamente si richiama, seguendo un percorso argomentativo condivisibile, ai principi generali dianzi richiamati.
Per concludere, si ritiene che, anche per i servizi elencati nell’allegato IIB, debba applicarsi l’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, in quanto espressione di principi generali da applicarsi in materia di contratti pubblici.

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