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Centrale unica di committenza

25 Mar 2021

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Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 50/2016 la «centrale di committenza» è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie. Le centrali di committenza possono:aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

Possono svolgere il ruolo di centrale non solo le regioni ma anche le province, le USL e i comuni che erogano funzioni in forma associata. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 D.Lgs. 50/2016.

I Comuni non capoluogo di provincia, per le acquisizioni di lavori, beni e servizi devono fare ricorso a strutture aggregatrici, quale la centrale unica di committenza (C.U.C.), ai sensi dell’ art. 37, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016: “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56′.

La disposizione, dettata all’evidente scopo di contenimento della spesa pubblica, è finalizzata a realizzare un accorpamento della domanda di lavori, beni e servizi da parte dei comuni attraverso l”utilizzo di forme di aggregazione ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici.

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