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Codice dei contratti pubblici

Il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie in materia (direttiva 17/2004/Ce e 18/2004/Ce). Questa normativa regolamenta al suo interno, tra l’altro, le modalità di affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici (vedi voce) e del contratto di leasing finanziario (vedi voce) ed altre forme di partenariato pubblico privato (vedi voce) come la sponsorizzazione.

Concessione di lavori pubblici

Contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, avente ad oggetto, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, dove il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo. Il concetto comunitario di concessione è espresso nelle direttive 17/2008/Ce e 18/2004/Ce, recepite nel nostro ordinamento pubblicistico dal Codice dei contratti pubblici (vedi voce). Pertanto ad oggi nel nostro ordinamento convivono diversi concetti giuridici del termine “concessione” uno di matrice comunitaria ed uno di appartenenza del nostro diritto pubblico. Nella categoria comunitaria di concessione sono ricomprese certamente anche le concessioni appartenenti all’alveo del diritto pubblico interno ma non solo. Infatti, mentre una concessione nel nostro ordinamento è sempre un atto provvedimentale e non un contratto, per l’ordinamento comunitario le concessioni possono essere anche veri e propri contratti ove gli aspetti pubblicistici di delega di funzioni e compiti pubblici.

Concessione di servizi

Contratto avente ad oggetto servizi, ove il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. Il concetto comunitario di concessione è espresso nelle direttive 17/2008/Ce e 18/2004/Ce, recepite nel nostro ordinamento pubblicistico dal Codice dei contratti pubblici (vedi voce). Pertanto ad oggi nel nostro ordinamento convivono diversi concetti giuridici del termine ‘concessione’ uno di matrice comunitaria ed uno di appartenenza del nostro diritto pubblico. Nella categoria comunitaria di concessione sono ricomprese certamente anche le concessioni appartenenti all”alveo del diritto pubblico interno ma non solo. Infatti, mentre una concessione nel nostro ordinamento è sempre un atto provvedimentale e non un contratto, per l”ordinamento comunitario le concessioni possono essere anche veri e propri contratti ove gli aspetti pubblicistici di delega di funzioni e compiti pubblici. Caso tipico ne sono le concessioni di servizi pubblici (locali o nazionali).

Consip

Organismo a struttura societaria interamente posseduto dal Ministero dell’Economia con il compito di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura fino alla concorrenza di un quantitativo di beni o di servizi predeterminato. Consip inoltre gestisce il Mercato Elettronico della P.A. (MePA), mercato digitale per la Pubblica Amministrazione, in cui le P.A. registrate possono ricercare, confrontare e acquisire i beni e i servizi – per valori inferiori alla soglia comunitaria – proposti dalle aziende fornitrici abilitate a presentare i propri cataloghi sul sistema. Consip definisce in appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l’abilitazione e la registrazione dei Fornitori e delle Pubbliche Amministrazioni.

Certificazione ambientale

Strumento con cui si dimostra il proprio impegno verso l’ambiente. Principalmente si tratta di certificazioni che qualificano il Sistema di Gestione Ambientale di una organizzazione, pubblica o privata, e che quindi approfondiscono la qualità dei processi interni ed esterni all’organizzazione, ovviamente dal punto di vista ambientale.

Compatibilità ambientale

Insieme di metodologie e di strumenti che mirano ad integrare la variabile ambientale nei processi decisionali sia attraverso la misurazione dell’esaurimento del capitale naturale che attraverso la quantificazione delle spese difensive di protezione dell’ambiente.

CIG – Codice Identificativo di Gara

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Anticorruzione (ANAC) su richiesta della stazione appaltante (rif. art. 3 comma 5 L. 136-2010).

In particolare il codice CIG è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’ANAC con tre funzioni principali:

1) una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio ed alle successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;

2) una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’art. 213, comma 12, del Codice dei contratti pubblici;

3) una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.

Centrale regionale di committenza

Secondo l’art. 3, co. 34 del Codice dei Contratti, La «Centrale di Committenza» è un”amministrazione aggiudicatrice, in questo caso regionale, che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. Le centrali di committenza sono uno strumento di centralizzazione degli acquisti in modo da evitare l’atomizzazione delle procedure ed ottenere, su acquisti di maggiori dimensioni, risparmi sia in termini di prezzi che di costi di gestione della procedura (per personale, per pubblicazioni, per contenzioso.

Centrale unica di committenza

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 50/2016 la «centrale di committenza» è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie. Le centrali di committenza possono:aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

Possono svolgere il ruolo di centrale non solo le regioni ma anche le province, le USL e i comuni che erogano funzioni in forma associata. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 D.Lgs. 50/2016.

I Comuni non capoluogo di provincia, per le acquisizioni di lavori, beni e servizi devono fare ricorso a strutture aggregatrici, quale la centrale unica di committenza (C.U.C.), ai sensi dell’ art. 37, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016: “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56′.

La disposizione, dettata all’evidente scopo di contenimento della spesa pubblica, è finalizzata a realizzare un accorpamento della domanda di lavori, beni e servizi da parte dei comuni attraverso l”utilizzo di forme di aggregazione ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici.

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