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Protocollo d’intesa per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione tra la presidenza del consiglio e l’Autorità nazionale anticorruzione

L’articolo 38 del codice dei contratti pubblici, rubricato “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”, prevede l’istituzione, presso l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.

Sono iscritti di diritto nell’elenco l’ANAC, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali.

Per l’iscrizione all’elenco di tutte le altre stazioni appaltanti e centrali di committenza si doveva procedere alla definizione dei requisiti tecnico organizzativi tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Unificata e sentita l’Anac. Tale decreto non è mai stato adottato a causa del mancato raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza unificata.

Il PNRR si propone di affrontare nuovamente il problema della qualificazione delle stazioni appaltanti. In particolare, è stata inserita nel Piano la riforma della riforma della disciplina dei contratti pubblici, che guarda in particolare alla qualificazione e riduzione del numero delle stazioni appaltanti.

I lavori per l’approvazione della riforma sono già iniziati; è al momento in discussione al senato la legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” (n. 2330 AS), che prevede, tra gli obiettivi, quello di “ridefinire e rafforzare la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, con una loro riduzione numerica, anche tramite l’introduzione di incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche, e potenziare la qualificazione e la specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti (comma 2, lettera b))” e, tra i criteri di delega, quello di cui all’art. 1, lett. B), ove si prevede la “ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l’introduzione di incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti”.

Infine, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 – Governance del PNRR e semplificazioni – ha già attuato una consistente opera di semplificazione relativa agli appalti finanziati con le risorse del PNRR, con particolare riferimento ai Comuni. Infatti, l’articolo 52 del DL77/2021 prevede che per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori – oltre che secondo le modalità indicate dall’art. 37, comma 4, del D.L. 32/2019 – anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.

Il protocollo ha quindi come finalità quella di procedere rapidamente alla definizione dei requisiti per l’iscrizione all’elenco delle stazioni qualificate delle stazioni appaltanti e centrali di committenza che non vi appartengono di diritto.

All’articolo 3, il Protocollo specifica che: a) l’oggetto della qualificazione è il complesso delle attività che caratterizzano l’intero ciclo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro; b) la qualificazione  può riguardare uno o entrambi i seguenti ambiti: 1) capacità di progettazione delle gare e di affidamento; 2) capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura.

Inoltre, all’articolo 4, il Protocollo definisce i requisiti tecnico qualitativi e quantitativi della qualificazione:

  1. strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui all’articolo 3;
  2. presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui all’articolo 3;
  3. sistema di formazione e aggiornamento del personale, anche in attuazione della “Strategia professionalizzante e piani di formazione in tema di appalti pubblici” adottata dalla Cabina di regia di cui all’articolo 212 del codice;
  4. numero di gare svolte per i vari livelli di qualifica nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
  5. rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 213, comma 9;
  7. per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’articolo 29, comma 3, del codice;
  8. disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara.

All’articolo 5 del Protocollo si definiscono anche 4 requisiti premianti della qualificazione:

  1. valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
  2. presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
  3. livello di soccombenza nel contenzioso;
  4. applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento.

Infine, all’articolo 6, il Protocollo stabilisce che entro il 31 marzo 2022, l’ANAC adotterà le linee guida che individuano le modalità operative per l’attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.
Le linee guida forniranno alle amministrazioni interessate le modalità di richiesta alle stazioni appaltanti dei dati non presenti nella Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici, nonché le indicazioni operative, anche tramite check list, sulle attività da svolgere per la verifica di sussistenza dei requisiti di qualificazione, al fine di consentire alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza di prepararsi in anticipo rispetto all’entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.