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Servizi sociali e legali, gli acquisti che evitano l’obbligo di centralizzazione

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L’Anac ha fornito i primi chiarimenti su alcuni aspetti applicativi dell’obbligo di centralizzazione degli acquisti da parte dei Comuni non capoluogo di Provincia, obbligo fissato dall’articolo 33, comma 3-bis del Codice appalti e rinviato al 1° settembre 2015 con la legge 11/2015. La disposizione impone, al netto delle eccezioni previste per i Comuni capoluogo di provincia e fino alla soglia dei 40mila euro per i Comuni con più di 10mila abitanti, di centralizzare i procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori secondo precise modalità. In particolare, i Comuni possono accorpare i procedimenti presso un’unica struttura nell’ambito delle unioni dei Comuni ove esistenti, oppure attraverso la costituzione di un accordo consortile (convenzione); attraverso gli uffici anche delle Province, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore. L’unica alternativa alla centralizzazione, è data dalla possibilità espletare le acquisizioni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Si tratta di una possibilità oggettivamente contingentata, considerato che attraverso il sistema delle convenzioni o il mercato elettronico non è possibile appaltare lavori e peculiari servizi, si pensi in particolare ai servizi sociali, culturali e simili.

Nel documento Anac si afferma però che l’obbligo non si applica alle concessioni di servizio assegnate in base all’articolo 30 del Codice degli appalti, e non troverebbe applicazione automatica neppure agli “appalti esclusi” dall’applicazione integrale del Codice degli appalti. In sostanza, si tratta degli appalti disciplinati negli articoli 16-20 del Codice degli appalti, che comprendono per esempio le procedure riguardanti beni come gli immobili, o servizi come arbitrato e conciliazione o una serie di servizi finanziari. Esclusi dall’obbligo sarebbero anche gli appalti contenuti dell’Allegato II B del Codice, che comprende fra gli altri i servizi legali, quelli culturali e sportivi, i servizi alberghieri e di ristorazione e così via.

Se in relazione alle concessioni di servizi la precisazione contenuta nella determinazione appare condivisibile, non trattandosi oggettivamente di appalti, meno convincente  appare l’indicazione relativa agli appalti esclusi che porterebbe ad escludere appalti molto importanti  per i Comuni, si pensi in particolare ai servizi sociali che attraggono importanti risorse finanziarie e che – da un accorpamento di procedimenti di gara – potrebbero ottenere sicuri vantaggi tanto sotto il profilo economico quanto sotto il profilo qualitativo per una partecipazione più ampia. Anche se gli appalti esclusi dell’Allegato II B sono soggetti solo a uno strettissimo ambito di norme, cioè gli articoli 65, 68 e 225 espressamente richiamati nell’articolo 20 del Codice degli appalti, è pur vero che il comma 3-bis non contiene alcuna distinzione, riferendosi in generale ai procedimenti di acquisizione di beni, servizi e lavori

CARICA LA DETERMINAZIONE N. 3/2015 [file.pdf]

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