Qualificazione SOA
Indicazioni interpretative alle Società Organismo di Attestazione per garantire il loro corretto esercizio dell’attività di qualificazione.
Con il Comunicato del Presidente n. 1, del 29 gennaio 2014 ‘Utilizzo dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione – annullamento dell’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010’, l’Avcp fornisce indicazioni interpretative alle SOA al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di qualificazione da parte delle stesse società.
In caso di subappalto eccedente le quote del 30 e del 40 per cento – fermo restando quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del Codice – l’impresa affidataria può utilizzare, ai fini della qualificazione nella singola categoria scorporabile, l’intero importo dei lavori dalla stessa direttamente eseguiti in tale categoria, nonché una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30 per cento o del 40 per cento) avvalendosene in alternativa per la qualificazione nella categoria prevalente, ovvero ripartita tra categoria prevalente e categoria scorporabile.
Requisiti speciali per la partecipazione alle gare
In una Determinazione nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.
In seguito all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, relativa al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 48 del D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163), l’Autorità ha riesaminato la materia – già affrontata con la Determinazione n. 5 del 2009 – con una nuova Determinazione al fine di fornire nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.