Approvato al Senato il maxiemendamento al disegno di legge S.1934, la c.d Riforma della scuola, che all’art. 1, comma 169 rinvia dal 1 settembre 2015 al 1 novembre 2015 l’obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle centrali di committenza per i propri acquisti
La Legge 89/2014 (Spending Review) aveva previsto che i Comuni non capoluogo procedessero all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito di unioni di comuni o costituendo un accordo consortile avvalendosi delle Province o di altri soggetti aggregatori. In alternativa, i comuni possono utilizzare gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SpA o da un altro soggetto aggregatore. L’entrata in vigore di queste regole era prevista per il primo luglio 2014 .
La Legge 114/2014 ha posticipato l’avvio delle nuove regole al primo gennaio 2015 per l’acquisto di beni e servizi e al primo luglio 2015 per gli appalti di lavori pubblici. La stessa norma ha stabilito che i Comuni non capoluogo con una popolazione superiore a 10 mila abitanti potranno procedere autonomamente all’acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore a 40 mila euro.
La Legge 11/2015 (Milleproroghe) ha nuovamente posticipato l’obbligo di centralizzazione, prevedendo l’applicazione delle nuove regole alle gare bandite dal primo settembre 2015.
L’ulteriore rinvio si è reso necessario per gli interventi di edilizia scolastica, che devono essere appaltati entro il 30 settembre 2015. Come si legge nella relazione del ddl “La Buona Scuola”, l’entrata in vigore dell’obbligo di centralizzazione al primo settembre 2015 avrebbe dato solo un mese di tempo per la messa in pratica delle nuove regole, col rischio di differire ulteriormente la messa in sicurezza degli edifici scolastici.