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Aggiornamento normativo del 29 maggio

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La differenza tra costi da interferenza  e oneri sicurezza aziendali interni

Il Tar Lazio Roma sez II con una  recente sentenza, n. 5899 del 18 maggio 2017, è intervenuta al fine di chiarire la distinzione tra  due voci  di costo che, pur afferendo entrambe a  profili inerenti la sicurezza, sono preordinate a garantire due differenti interessi e pertanto soggiacciono a discipline differenti: i costi da interferenza e i  costi di sicurezza aziendali.

Gli oneri della sicurezza finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze, sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture, devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI (art. 26, d.lgs. n. 81 del 2008 e, per gli appalti di lavori, nel P.S.C. (piano di sicurezza e coordinamento, art. 100, cit. d.lg. n. 81 del 2008).

Tali oneri, non soggetti a ribasso, devono essere individuati dall’amministrazione nella fase di predisposizione della documentazione di gara.

La definizione dell’istituto in esame è contenuta nella Determinazione n. 3/2008 dell”Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che lo intende come ‘ circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell”appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti’.

La ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro. In particolare la  norma di cui all’art. 26 del  D.Lgs. n. 81 del 2008  è preordinata ad assicurare che che il datore di lavoro ‘committente’ appresti un segmento all”interno della propria azienda al fine di prevenire ed evitare i rischi interferenziali, derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro, attivando e promovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione, soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla circostanza dovuta alla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all’ambiente di lavoro dove prestano la propria attività lavorativa.

L’interferenza rilevante  deve essere necessariamente intesa in senso funzionale, ossia come interferenza non di soli lavoratori, ma come interferenza derivante dalla coesistenza di un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.

L’art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 si riferisce a interferenze che non possono riguardare, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, alle sole circostanze che riguardano ‘contatti rischiosi’ tra il personale delle due imprese, ma anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambe antecedenti ai ‘contatti rischiosi’, di chiara natura materiale, destinate, per l’appunto, a prevenirli.

E’ preordinata a garantire un interesse diverso l’indicazione dei  costi di sicurezza c.d. aziendali interni, specifici connessi con l’attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.

Si tratta di costi interni che devono essere congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio, strettamente dipendenti dall’organizzazione dell’impresa e che, essendo variabili, devono essere indicati  da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell’offerta e alla specifica gara.

La disposizione oggi contenuta nel comma 10 dell’art. 95 del dlgs 50/2016 ha, quindi, l’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare.

Scarica la sentenza del TAR Lazio [file.pdf]

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