APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E CODICE DEL TERZO SETTORE: PREVALE IL CODICE
Il Consiglio di Stato, in un Parere rilasciato lo scorso 20 agosto, chiarisce che le procedure previste dal Codice del terzo settore (quali la co-progettazione, l’accreditamento o il partenariato) configurano, in ottica europea, appalti di servizi sociali e, pertanto, sono sottoposte anche alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, che si affianca, integrandola, a quella apprestata dal Codice del terzo settore. Fanno eccezione i casi in cui le procedure hanno carattere non selettivo, non teso all’affidamento del servizio, o sono finalizzate a rapporti puramente gratuiti. Nel Parere del Consiglio di Stato si precisa che il Codice dei contratti pubblici prevale in ogni caso sulle difformi previsioni del Codice del terzo settore. L’Amministrazione, inoltre, deve specificamente e puntualmente motivare il ricorso a tali modalità di affidamento, che, in quanto strutturalmente riservate ad enti non profit, de facto privano le imprese profit della possibilità di rendersi affidatarie del servizio.